Come noto, il trust è un istituto giuridico, di matrice anglosassone (accolto nel nostro paese con la ratifica della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985), con il quale un soggetto, c.d. disponente o settlor (proprietario dei beni), si spossessa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un altro soggetto, c.d. gestore o trustee, il quale assume l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto dall’accordo di trust (c.d. deed of trust) nell’interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente (o per uno scopo preciso).
Ciò premesso, ai fini della sentenza in commento, giova evidenziare quanto stabilito dalla Convenzione dell’Aja del 1985, la quale, pur prevedendo che “il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente” (art. 6), precisa che la stessa “non costituisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse, […]” (art. 15).
Ed è proprio muovendo da tali ultimi principi che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26471/2025, hanno statuito che, ove l’atto istitutivo del trust contenga una clausola di proroga della giurisdizione, essa vincola solo ed esclusivamente disponente, trustee e beneficiari, ma non i terzi e dunque, nel caso specifico, i creditori del disponente stesso.
Il ragionamento della Cassazione si basa sul fatto che il creditore del disponente (che nel caso di specie ha agito per vedere revocato ex art. 2901 c.c. l’atto istitutivo di trust, ovvero per far dichiarare la simulazione assoluta ovvero ancora la nullità ex artt. 1418 e 1343 c.c.) non può essere costretto a rivolgersi a un foro estero sulla base di una mera scelta dal disponente. Ciò in quanto il creditore che agisce per far dichiarare l’inefficacia o la nullità dell’atto istitutivo del trust non fa valere diritti interni al rapporto di trust, bensì diritti propri, fondati sulla lesione della garanzia patrimoniale del debitore di cui all’art. 2740 c.c.
Nel motivare la propria conclusione, la Cassazione ha fatto espresso rinvio, tra le principali fonti in materia (tra cui la Legge del Jersey e il Reg. UE n. 44/2001), all’articolo 15 della Convenzione dell’Aja del 1985, che salva l’applicazione delle norme interne in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza e di tutela dei terzi che agiscono in buona fede. L’opponibilità del trust ai terzi non è quindi regolata dalla legge scelta dal disponente – che sarà per forza di cose una legge diversa da quella italiana, non essendo regolamentato, nel nostro ordinamento, l’istituto del trust – ma dalla legge italiana.
Ne consegue che, secondo le Sezioni Unite della Cassazione, l’azione revocatoria e, più in generale, i rimedi predisposti dall’ordinamento italiano a protezione della garanzia patrimoniale del creditore restano pienamente esperibili davanti al giudice italiano, che sarà rivestito della giurisdizione e della competenza a conoscere la controversia, benché il trust sia disciplinato da una legge straniera.

