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06 Ott 2025
News Terrin

Trasferimento transfrontaliero e internazionale delle società (D.lgs. 19/2023, come modificato dal D.lgs. 88/2025)

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In attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121, il legislatore aveva già introdotto con il D.lgs. 19/2023 una prima disciplina organica del trasferimento transfrontaliero e internazionale delle società. La normativa consente a una società di spostare la sede legale in un altro Stato senza perdere la continuità della personalità giuridica, distinguendo tra trasformazioni transfrontaliere, se l’operazione avviene nell’ambito dell’Unione europea, e trasformazioni internazionali, se l’operazione coinvolge ordinamenti extra-UE.

Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con il D.lgs. 88/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025 ed entrato in vigore l’8 luglio u.s., per modificare e integrare la disciplina originaria, così da superare alcune criticità emerse nelle prime applicazioni.

Tra le novità più rilevanti introdotte, una prima precisazione ha riguardato la definizione di “trasformazione”. Il concetto, adottato dalla Direttiva e recepito in Italia, non si limita al mutamento della forma giuridica all’interno del medesimo ordinamento, ma comprende anche il trasferimento della società da uno Stato all’altro con mutamento della legge applicabile (art. 6, co. 1, lett. a, D.lgs. 19/2023); la riforma del 2025 ha reso espressa la continuità sostanziale, precisando che la società conserva i propri diritti e obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali.

La seconda novità di rilievo riguarda la procedura per il trasferimento. Già dal 2023 l’operazione è strutturata in tre momenti: fase preparatoria con i documenti a disposizione di soci, creditori e lavoratori; decisione dei soci di approvazione del progetto; controlli di legalità con certificato preliminare rilasciato dall’autorità dello Stato di origine (in Italia, il notaio) e certificato definitivo dell’autorità dello Stato di destinazione (artt. 13-15 D.lgs. 19/2023). Il D.lgs. 88/2025 ha puntualizzato le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, collegandolo anche alla verifica di opposizioni di eventuali creditori e alla documentazione su debiti/benefici pubblici nel caso delle fusioni e ha introdotto un sub-procedimento che consente al notaio di richiedere integrazioni e alla società di presentare osservazioni entro 10 giorni, con rifiuto motivato in caso di esito negativo. Sono stati inoltre fissati termini di deposito: per le trasformazioni, deposito della decisione entro 30 giorni e deposito dell’attestazione dello Stato di destinazione entro 45 giorni; per le fusioni, progetto iscritto nel registro (e non solo “depositato per l’iscrizione; per le scissioni, deposito dell’atto entro 45 giorni dall’ultima attestazione.

Altre modifiche hanno riguardato i benefici pubblici. Nel progetto di trasformazione devono essere indicati i benefici pubblici e i benefici pubblici localizzati percepiti negli ultimi 5 anni, con entità e soggetti erogatori, con obbligo di dichiarazione negativa in caso di assenza. Nelle fusioni internazionali il progetto deve indicare i benefici pubblici percepiti negli ultimi 5 anni e i benefici pubblici localizzati percepiti negli ultimi 10 anni. Ai fini del certificato preliminare nelle fusioni con società risultante estera, è tipizzata la documentazione su debiti e benefici; è ammesso il riuso di certificazioni rilasciate da non oltre 60 giorni prima della pubblicazione del progetto, previa attestazione del legale rappresentante (per trasformazioni e scissioni operano i controlli e le comunicazioni del notaio richiamati sopra).

Sono state introdotte inoltre precisazioni in materia di tutela di soci e creditori. Per quanto riguarda i soci dissenzienti, il decreto ha chiarito i criteri applicabili nelle operazioni di fusione: la delibera assembleare deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea e, nelle S.r.l., è richiesto anche il voto di almeno la metà del capitale sociale; lo statuto può comunque prevedere una maggioranza più elevata, fino a un massimo dei nove decimi (art. 24). Sono stati inoltre precisati gli oneri informativi e i riferimenti per la liquidazione della partecipazione in caso di recesso (artt. 21 e 22). Per quanto riguarda i creditori, il rilascio del certificato preliminare è ora subordinato alla verifica delle eventuali opposizioni e, quando necessario, alla prestazione di garanzie idonee, così da assicurare che l’operazione non pregiudichi i loro diritti (art. 30).

Infine, è stato esplicitato il principio secondo cui, in caso di conflitto tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione sugli adempimenti successivi al certificato preliminare, prevale la legge dello Stato di destinazione: per le trasformazioni (art. 7, co. 2-bis), per le fusioni (art. 18, co. 2) e per le scissioni (art. 42, co. 5).

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