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08 Apr 2026
News Terrin

Transizione 5.0, sale all’89,77% il tax credit per le istanze rimaste senza copertura

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Il D.L. n. 42/2026, interviene nuovamente sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 per le imprese le cui comunicazioni preventive erano rimaste prive di copertura finanziaria per esaurimento delle risorse disponibili. La modifica, che incide sull’art. 8 del precedente D.L. n. 38/2026, eleva in modo significativo la misura del beneficio, portandola dal 35% all’89,77% dell’ammontare richiesto.

I soggetti interessati e i presupposti per l’accesso

L’intervento normativo recepisce il rafforzamento delle risorse destinate alla misura e ridefinisce il perimetro del credito spettante alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni previste dall’art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. 19/2024 e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione attestante sia la sussistenza dei requisiti tecnici di ammissibilità previsti dal D.M. 24 luglio 2024, sia l’avvenuto esaurimento dei fondi stanziati. Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti riconducibili agli allegati A e B alla L. 232/2016, nonché alle spese di formazione del personale. Rispetto alla formulazione originaria, non rientrano più espressamente tra le voci considerate le spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

L’incremento delle risorse stanziate le comunicazioni del GSE

Sotto il profilo finanziario, la misura può contare su uno stanziamento sensibilmente più elevato: il limite di spesa per il 2026 è infatti fissato in 1.302,3 milioni di euro, a valere sulle risorse richiamate dall’art. 1, comma 770, secondo periodo, della L. 199/2025, in luogo dei 537 milioni inizialmente previsti.  Resta fermo, in assenza di modifiche al comma 2 dell’art. 8 del D.L. 38/2026, il termine del 30 aprile 2026 entro il quale il GSE dovrà comunicare ai soggetti interessati il credito effettivamente utilizzabile, previa informativa all’Agenzia delle Entrate.

Modalità di utilizzo e regime fiscale del beneficio

Nulla cambia, invece, quanto alle modalità di utilizzo del beneficio. Il credito continua ad essere fruibile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, da presentare entro il 31 dicembre 2026 e comunque non prima che siano decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile. La compensazione opera, inoltre, in deroga ai principali limiti quantitativi ordinariamente applicabili ai crediti agevolativi, nonché al divieto di compensazione in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro.

La norma conferma anche il regime fiscale di favore del credito, stabilendo espressamente che esso non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile IRAP e che non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il nuovo contributo per gli investimenti in rinnovabili

Accanto al potenziamento del tax credit, il D.L. 42/2026 introduce un nuovo comma 3-bis nell’art. 8 del D.L. 38/2026, prevedendo un contributo specifico per le medesime imprese. Tale misura riguarda le spese sostenute per investimenti in impianti destinati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo, comprese le spese relative ai sistemi di accumulo, purché nel rispetto del principio DNSH, nonché le spese per le certificazioni contabili e per quelle necessarie a dimostrare la riduzione dei consumi energetici e la conformità ambientale.

Il contributo non può in ogni caso eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto per le medesime spese. Quanto alle risorse, il legislatore individua un plafond massimo pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. L’erogazione sarà demandata al MIMIT, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e secondo modalità da definire con apposito decreto ministeriale, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

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