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14 Gen 2026
News Terrin

Transazione novativa e imposta di registro: alternatività IVA–registro

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Con l’ordinanza n. 33505 del 22 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha ricostruito il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, degli accordi transattivi, concentrandosi sul rapporto tra art. 29 del DPR 131/1986 e principio di alternatività IVA–registro.

Sul piano civilistico, la transazione è definita dall’art. 1965 del Codice civile come il contratto con cui le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite futura; tali concessioni possono anche creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello originariamente controverso. Se da un lato questa elasticità funzionale rende lo strumento transattivo estremamente diffuso e particolarmente utile per chiudere un conflitto, dall’altro impone attenzione agli effetti della fiscalità indiretta, tra i quali l’imposta di registro.

La regola di base: art. 29 DPR 131/1986

Il regime fiscale della transazione, ai fini del registro, è disciplinato dall’art. 29 del DPR 131/1986, il quale stabilisce che, per le transazioni che non comportano trasferimenti di proprietà né costituzione o trasferimento di diritti reali, l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza considerare gli obblighi di restituzione né quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento, l’imposta è dovuta in misura fissa. Tale disciplina è rimasta intatta con la riforma fiscale del D.lgs. 139/2024 ed è riprodotta nel nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D.lgs. 1° agosto 2025, n. 123), entrato in vigore il 1° gennaio 2026. In particolare, l’art. 33 del D.lgs. 123/2025 riprende testualmente la regola dell’art. 29 TUR.

Il principio di alternatività IVA–registro e natura novativa della transazione

Dall’art. 29 del DPR 131/1986 si ricava che, ai fini dell’imposta di registro, non è decisiva la qualificazione della transazione come onerosa o gratuita: ciò che rileva è il contenuto dell’accordo e, in particolare, gli obblighi che ne scaturiscono. Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 33505/2025, tale valutazione non può prescindere dal principio di alternatività IVA–registro, poiché l’art. 29 non introduce alcuna deroga a tale principio. Ne consegue che, se la transazione mantiene in vita prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, torna applicabile la disciplina degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986. In questo quadro, la natura novativa della transazione diventa dirimente: essa è rilevante proprio perché, determinando l’estinzione delle obbligazioni originarie (anche se soggette a IVA) e la loro sostituzione con nuove obbligazioni non soggette a IVA, può rendere inoperante il meccanismo di alternatività IVA–registro. Pertanto, anche se la controversia originaria riguardava un’obbligazione soggetta a IVA, ciò non basta, da sola, a fondare l’applicazione del registro in misura fissa alla transazione; se l’accordo ha natura novativa, esso può “uscire” dal regime di alternatività riferibile al rapporto originario e consentire l’applicazione del registro in misura proporzionale (ad esempio del 3% nel caso in cui l’obbligazione di pagamento è riconducibile all’art. 9 della Tariffa, parte I). Nel ragionamento della Corte assume quindi rilievo la distinzione elaborata dalla giurisprudenza tra transazione:

  • novativa, quando compone il rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto nuovo, costitutivo di obbligazioni autonome e diverse da quelle originarie;
  • “semplice” (o conservativa), quando la composizione avviene tramite modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza eliminare il collegamento con il rapporto originario.

Viene inoltre evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21371/2020) che l’efficacia novativa della transazione presuppone un’oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello scaturente dall’accordo, tale per cui il nuovo rapporto si sostituisce integralmente al precedente, che risulta estinto.

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