Con il Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, il legislatore ha introdotto il nuovo Conto Termico 3.0, delineando in modo rigoroso le condizioni e i termini per la presentazione delle richieste di incentivo relative agli interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il regime si inserisce nella continuità con le precedenti versioni – Conto Termico 1.0 e 2.0 – ma con un irrigidimento delle scadenze procedurali e delle modalità di presentazione della domanda, in particolare per gli interventi già conclusi.
Termini per la presentazione della domanda
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) del DM 7 agosto 2025, la domanda per l’accesso agli incentivi deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento; trascorso tale termine, la richiesta diviene inammissibile, con la conseguente decadenza dal beneficio. Tuttavia, è fondamentale precisare, che la data di conclusione dell’intervento non può risalire a più di 120 giorni prima dell’ultimo pagamento delle spese ammissibili, escludendo – ai fini di tale computo – i pagamenti relativi alle prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.), disciplinate dagli artt. 6, comma 1, lett. i) e 9, comma 1, lett. c) del citato Decreto. Un’attenuazione della rigidità temporale è prevista unicamente per i soggetti privati, i quali possono considerare una data di conclusione dell’intervento anteriore ai 120 giorni dall’ultimo pagamento, a condizione che l’ultimo pagamento superi il 10% della spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
Soggetto responsabile e modalità di presentazione
La richiesta di incentivo deve essere presentata dal soggetto responsabile dell’intervento, ossia il soggetto ammesso al beneficio, oppure un soggetto terzo che, nel rispetto dell’art. 13 del DM 7 agosto 2025, assuma formalmente tale qualifica. L’invio della domanda avviene tramite il portale informatico denominato “Portaltermico”, mediante compilazione della “scheda-domanda” elettronica, come previsto dall’art. 14, comma 1 del medesimo DM. La scheda-domanda contiene tutti i dati tecnici dell’intervento, degli edifici, dei soggetti coinvolti, nonché le clausole contrattuali accettate telematicamente, deve inoltre riportare ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DM, il tipo di intervento effettuato, la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo e la firma digitale del soggetto responsabile.
Nel caso di più interventi riferiti allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di un unico progetto di efficienza energetica, il GSE richiede la presentazione di una scheda unica “multi-intervento”. In tal caso, la data di conclusione coincide con quella dell’ultimo intervento realizzato.
Deleghe e soggetti operanti sul portale
Il soggetto responsabile può delegare la gestione della pratica ad un “soggetto delegato”, persona fisica o giuridica che può (ma non necessariamente) coincidere con il tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. bbb) del DM 7 agosto 2025.
Regole applicative e procedure semplificate
Le modalità operative di compilazione e trasmissione delle domande sono disciplinate dalle Regole applicative approvate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) su proposta del GSE. È prevista una procedura semplificata per gli interventi di modesta entità, ossia:
- installazione di generatori fino a 35 kW,
- sistemi solari fino a 50 metri quadrati.
Tali regole definiscono anche la documentazione di supporto obbligatoria per ciascuna tipologia di intervento.
Controlli del GSE
I dati inseriti nella scheda vengono sottoposti a un controllo automatico di rispondenza ai requisiti tecnici minimi previsti dagli Allegati I e II del decreto e la congruità dei costi dichiarati. Successivamente, il GSE effettua l’attività istruttoria e determina le tempistiche di erogazione dell’incentivo.

