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06 Feb 2026
News Terrin

TCF opzionale: approvato il modello di adesione e definite le modalità applicative

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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 42022 del 3 febbraio 2026 sono state previste le disposizioni attuative del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui all’art. 7-bis del D.lgs. 128/2015, con contestuale approvazione del relativo “Modello di adesione”. Il predetto articolo 7-bis del D.lgs. n. 128/2015, è stato introdotto dal D.lgs. 221/2023 e consente ai contribuenti privi dei requisiti dimensionali per l’accesso all’adempimento collaborativo (attualmente la soglia minima di ricavi richiesta sarebbe di 500 milioni di euro) di optare per l’adozione di un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento del 3 febbraio 2026 si colloca nel solco del decreto del Viceministro dell’Economia e delle finanze 9 luglio 2025, che ha disciplinato le modalità applicative dell’opzione, e ne completa il quadro definendo: competenze, modalità di presentazione, documentazione e istruttoria per accesso e permanenza nel regime.

Effetti “premiali” collegati all’opzione

L’opzione ha una durata pari a due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, essa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori due periodi d’imposta, salvo il caso in cui non venga revocato espressamente mediante il medesimo modello previsto per l’esercizio dell’opzione. L’adesione al regime opzionale è associata a effetti premiali consistenti nella mancata irrogazione di sanzioni amministrative e penali per violazioni tributarie riferite a rischi fiscali comunicati preventivamente all’Agenzia mediante istanza di interpello, presentata prima dell’invio delle dichiarazioni o comunque prima delle relative scadenze fiscali. Tali effetti sono subordinati, tra l’altro, alla coerenza del comportamento del contribuente rispetto a quanto rappresentato nell’interpello e all’assenza di violazioni basate su condotte simulatorie o fraudolente.

Modello di adesione e competenza degli Uffici

Il modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale approvato viene reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello deve essere sottoscritto e presentato esclusivamente per via telematica mediante PEC, all’indirizzo indicato nelle istruzioni di compilazione. La competenza per la ricezione della comunicazione di adesione e della documentazione, nonché per la verifica dei requisiti di validità dell’opzione ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, è attribuita in via esclusiva all’unità organizzativa incardinata presso la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale. Le articolazioni territoriali competenti per il controllo sono individuate, in funzione del domicilio fiscale del contribuente, negli Uffici Grandi Contribuenti/Uffici Controlli soggetti di rilevanti dimensioni presso le Direzioni Regionali oppure negli Uffici Controlli presso le Direzioni Provinciali.

Istruttoria di accesso: requisiti, certificazione e tempi

Dopo la presentazione del Modello, l’Ufficio avvia l’attività istruttoria e verifica che il sistema di controllo del rischio fiscale:

  • sia predisposto in modo coerente con le linee guida richiamate dal provvedimento;
  • sia certificato, anche con riguardo alla conformità ai principi contabili, da professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in possesso di specifica professionalità.

L’esito della verifica viene comunicato al contribuente via PEC entro 120 giorni dal ricevimento del Modello. In caso di richiesta di ulteriore documentazione o di interventi correttivi, il suddetto termine è sospeso; la mancata integrazione o implementazione entro sei mesi dalla richiesta comporta la rinuncia all’opzione. Inoltre, gli esiti dell’istruttoria vengono trasmessi anche alle Direzioni Regionali e Provinciali territorialmente competenti e al Comando Generale della Guardia di finanza.

Il riscontro, in sede di controllo, dei requisiti di validità dell’opzione ai fini della permanenza nel regime e dell’osservanza dei doveri previsti dalla disciplina attuativa è effettuato dall’Ufficio di propria iniziativa o su richiesta delle articolazioni territoriali competenti per il controllo, ai fini del riconoscimento degli effetti premiali. Le articolazioni territoriali competenti per il controllo verificano la corretta applicazione delle risposte rese e comunicano gli esiti all’Ufficio, che li utilizza per valutare le condizioni di riconoscimento degli effetti premiali. La Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale svolge inoltre un’attività di monitoraggio delle risposte, finalizzata all’uniformità di indirizzo.

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