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30 Giu 2025
News Terrin

Super deduzione per le nuove assunzioni: chiarimenti operativi per i gruppi societari

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Con il DM del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione della super deduzione per le nuove assunzioni all’interno dei gruppi societari, modificando il previgente art. 5, co. 8, del DM 25 giugno 2024. L’intervento normativo mira a superare le incertezze interpretative sorte in merito al concetto di “decremento occupazionale complessivo”, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione alle società appartenenti a un medesimo gruppo.

Il nuovo criterio di calcolo nei gruppi interni

La modifica più rilevante riguarda la sostituzione dell’ultimo periodo del co. 8 dell’art. 5, ora riformulato in termini di: «rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno». Ciò significa che la riduzione della super deduzione eventualmente spettante a ciascuna società sarà applicata solo in presenza di decrementi occupazionali effettivi e non già in presenza di semplici riduzioni numeriche non accompagnate da una verifica del saldo netto tra assunzioni e cessazioni.

Resta invece invariata la definizione di “decremento occupazionale complessivo” fornita dall’art. 1, co. 1, lett. l), del DM 25 giugno 2024, ossia «la differenza negativa tra il numero complessivo dei lavoratori dipendenti (compresi i contratti a tempo determinato) alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e il numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente». La ratio del nuovo DM è quella di riconoscere l’agevolazione solo in presenza di un effettivo incremento della forza lavoro, valutato su base aggregata di gruppo, onde evitare fenomeni distorsivi mediante la mera riallocazione del personale tra società del medesimo perimetro.

Agevolazione individuale, controllo aggregato

Nonostante la verifica dell’incremento avvenga a livello di gruppo (inteso come unico “soggetto economico”), la fruizione della super deduzione resta individuale, quindi solo la singola società che registra un incremento occupazionale netto potrà beneficiare dell’agevolazione. Il meccanismo correttivo – come chiarito anche dalla Relazione Illustrativa – trova applicazione solo se all’interno del gruppo esistano società con decrementi effettivi. Diversamente, nessuna riduzione sarà imposta alle società che abbiano autonomamente rispettato i requisiti agevolativi.

Superamento di criticità operative

Il DM in oggetto chiarisce e corregge un’interpretazione, contenuta nella Relazione Illustrativa del precedente decreto, che assimilava a decremento occupazionale una mera riduzione numerica senza tener conto del saldo complessivo (cioè di eventuali assunzioni superiori alle cessazioni). La nuova formulazione elimina tale anomalia, assicurando coerenza sistematica tra obiettivi della misura agevolativa e criteri applicativi.

Decorrenza ed effetti operativi

La modifica si applica sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa, ossia a partire dal versamento del saldo delle imposte per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e con effetto sulle dichiarazioni dei redditi da presentarsi ordinariamente entro il 31 ottobre 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

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