Con l’approvazione del DL varato il 20 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri, recante misure urgenti in materia economica, sociale e infrastrutturale, è stato disposto un ulteriore differimento dell’entrata in vigore della c.d. sugar tax – l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate. La decorrenza dell’imposta, già fissata al 1° luglio 2025, è stata rinviata al 1° gennaio 2026.
Un tributo sospeso tra diritto positivo e disapplicazione sistemica
Introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 661 e seguenti, L. 160/2019), la sugar tax non è mai entrata in vigore, nonostante l’emanazione del decreto attuativo (DM 12 maggio 2021) e la conferma della sua legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 49/2024). La misura è stata più volte oggetto di proroghe legislative successive, l’ultima delle quali disposta dall’art. 9-bis, comma 7, lett. b), del DL 39/2024.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
L’imposta colpisce i prodotti finiti e quelli predisposti alla diluizione rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata UE (succhi, bevande gassate, acque minerali ecc.), contenenti edulcoranti, di origine naturale o sintetica, con gradazione alcolica non superiore a 1,2% vol., destinati al consumo umano. Le misure previste sono:
- € 10 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- € 0,25 per chilogrammo, per i prodotti da diluire.
Non sono assoggettate all’imposta le bevande edulcorate esportate o cedute in altri Stati membri UE.
L’assolvimento dell’imposta è in capo al fabbricante nazionale, al soggetto che condiziona i prodotti o all’importatore UE, con registrazione presso l’Agenzia delle Dogane e obbligo di dichiarazione mensile.
Il paradosso della regolazione sospesa
La disciplina attuativa è già formalmente operativa, poiché, il DM 12 maggio 2021 ha regolato la registrazione e identificazione dei soggetti obbligati, le modalità dichiarative, di versamento e rimborso, nonché i sistemi di controllo e accertamento. Tuttavia, a fronte di una struttura normativa compiuta, l’imposta continua a essere rinviata senza una prospettiva chiara sulla sua implementazione effettiva, lasciando operatori, consulenti e amministrazioni in un limbo normativo permanente.

