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08 Gen 2025
News Terrin

Stock option: costi deducibili al momento dell’assegnazione

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La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto importanti modifiche al regime di deducibilità dei costi relativi ai piani di stock option per i lavoratori dipendenti e gli amministratori. Queste modifiche segnano un cambiamento significativo rispetto alla normativa precedente, con la post deduzione di oneri che, in precedenza, erano deducibili per competenza nella determinazione del reddito d’impresa dei soggetti IAS adopter.

Modalità di contabilizzazione

Il principio contabile IFRS 2 prevede due diverse modalità a seconda che il pagamento dei servizi rese dai dipendenti avvenga: a) mediante assegnazione di strumenti rappresentativi del capitale; b) mediante pagamento per cassa, il cui ammontare è commisurato al valore delle azioni o di altro strumento rappresentativo del capitale della società offerente. Per i piani equity settled, il costo per la società sarà rilevato come incremento delle riserve di patrimonio netto. Per i piani cash settled, invece, si determinerà un debito della società. La rilevazione del costo a conto economico sarà effettuata pro-rata temporis in base al valore di mercato dei titoli azionari assegnati in base alla prestazione del dipendente o amministratore.

Modifica al criterio di deducibilità

In precedenza, la deducibilità dei costi delle stock option avveniva al momento della maturazione (vesting), come previsto dall’art. 6 del decreto Ias del 2011. Con l’approvazione della nuova legge, invece, la deducibilità avverrà al momento dell’assegnazione dei titoli. In sostanza, rispetto a quando viene contabilizzato il costo a Conto economico, ossia alla data della delibera del piano, la norma differisce la deduzione del costo fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse. Un passo indietro rispetto agli obiettivi della riforma fiscale di semplificazione e avvicinamento tra valori civilistici e fiscali.

Ambito oggettivo

La norma, che differisce la deduzione del costo fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse, restringe il suo ambito di applicazione ai soli piani regolati mediante consegna dei titoli promessi, (equity settled) mediante l’aggiunta del comma 6-bis all’articolo 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro. Ora, non solo viene fatta coincidere la deduzione del costo con l’insorgere del presupposto imponibile ai fini IRPEF in capo al beneficiario, ma se i beneficiari non esercitano le opzioni, il costo resterà indeducibile e la riserva da stock option diventerà una riserva di utili.

Nulla cambia, invece, per i piani regolati per cassa (cash settled).

La norma si applica ai piani di stock option i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o nei successivi.

Ambito soggettivo

Secondo la Relazione Illustrativa “per ragioni di coerenza sistematica, la modifica del regime si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali (OIC) e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni di cui all’OIC 11”. Se ne ricava la possibilità di applicare le nuove disposizioni anche per i soggetti OIC adopter che, come consentito dall’OIC 11, utilizzino l’IFRS 2 per contabilizzare le operazioni in questione ma, soprattutto, se ne trae la conclusione che nell’assetto normativo vigente, l’imputazione al Conto economico di costi per piani di stock option appare deducibile.

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