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19 Dic 2025
News Terrin

Soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS dal 1° gennaio 2026

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Con l’entrata nel 2026 si realizza il definitivo completamento della riforma del Terzo settore anche sotto il profilo fiscale. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è infatti soppressa l’Anagrafe delle ONLUS, con conseguente venir meno della relativa qualifica giuridico-tributaria, in attuazione del nuovo assetto delineato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117). La soppressione dell’Anagrafe è direttamente collegata all’operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore e all’abrogazione della normativa ONLUS, che non risultano più subordinate all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10, del D.lgs. n. 117/2017, per effetto delle recenti modifiche normative che hanno fissato l’efficacia del nuovo regime fiscale a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il termine del 31 marzo 2026 per l’iscrizione al RUNTS

Il 31 marzo 2026 rappresenta una scadenza cruciale per le ONLUS che intendano proseguire la propria attività come enti del Terzo settore. Entro tale data deve essere presentata la domanda di iscrizione al RUNTS, secondo la procedura disciplinata dall’art. 34 del D.M. 106/2020.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, pur in assenza di un aggiornamento formale del D.M. 106/2020, il termine resta fissato al 31 marzo 2026. La mancata presentazione dell’istanza entro tale data comporta, come regola generale, l’obbligo di devoluzione del patrimonio, salvo le deroghe previste per le ONLUS sottoposte a coordinamento e controllo o per i trust ONLUS.

Effetti della soppressione dell’Anagrafe ONLUS

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.M. 106/2020, la soppressione dell’Anagrafe delle ONLUS è anch’essa ancorata al medesimo termine individuato dall’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, con efficacia dal 1° gennaio 2026. Ne deriva che, a partire da tale data, gli enti non ancora iscritti al RUNTS non potranno più qualificarsi come ONLUS, pur non avendo ancora acquisito – in pendenza del procedimento – la qualifica di ETS.

Profili procedurali e documentazione richiesta

L’istanza di iscrizione al RUNTS può essere presentata direttamente dall’ente, oppure dal notaio, per gli enti già dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla tramite l’iscrizione.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla completezza della documentazione allegata, che comprende atto costitutivo, statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore e ultimi due bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. 39/2020.

Qualora dai bilanci emerga il superamento di due dei limiti dimensionali di cui all’art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, sorge l’obbligo di nominare l’organo di controllo, sempre obbligatorio per le ONLUS aventi natura di fondazione.

Decorrenza degli effetti dell’iscrizione e criticità transitorie

In caso di esito positivo della procedura di iscrizione, la qualifica di ETS può produrre effetti retroattivi dall’inizio del periodo d’imposta 2026, anche qualora l’iscrizione si perfezioni nel corso dello stesso anno, in applicazione dell’art. 34, comma 12, del D.M. 106/2020, letto alla luce del nuovo riferimento temporale fissato dall’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore. Resta tuttavia aperta una rilevante questione interpretativa concernente il regime applicabile nel periodo intercorrente tra la presentazione tempestiva della domanda e l’effettiva iscrizione nel RUNTS: in tale fase, gli enti non risultano più qualificabili come ONLUS, ma non possono ancora beneficiare dello status di ETS, con evidenti incertezze sotto il profilo fiscale e civilistico.

Il venir meno definitivo della disciplina ONLUS impone, pertanto, agli enti interessati una tempestiva e consapevole valutazione delle scelte da adottare. La scadenza del 31 marzo 2026 non rappresenta soltanto un termine procedurale, ma segna il confine tra la continuità operativa nel perimetro del Terzo settore e l’attivazione di obblighi patrimoniali potenzialmente rilevanti.

In tale contesto, un’attenta pianificazione statutaria, organizzativa e fiscale appare imprescindibile per governare correttamente la fase di transizione ed evitare effetti pregiudizievoli difficilmente reversibili.

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