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20 Giu 2025
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Società quotate: esclusione dello split payment dal 1° luglio 2025

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Con decorrenza 1° luglio 2025, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana saranno escluse dall’ambito applicativo dello split payment, come previsto dal Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84. Una prima, concreta attuazione dell’impegno assunto dall’Italia nei confronti dell’Unione europea per la graduale eliminazione di questo meccanismo IVA derogatorio.

Quadro normativo e autorizzativo

Lo split payment è disciplinato dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 ed è stato introdotto come misura antievasione in deroga al principio generale dell’IVA di rivalsa. Esso comporta che l’IVA esposta in fattura non venga incassata dal cedente, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario.

Trattandosi di deroga, il regime richiede autorizzazione del Consiglio dell’UE, concessa inizialmente con decisione n. 2015/1401 e prorogata da successive decisioni fino alla più recente n. 2023/1552, la quale estende l’efficacia del regime sino al 30 giugno 2026, ma prevede espressamente l’esclusione delle società FTSE MIB a partire dal 1° luglio 2025.

La modifica normativa consiste nella soppressione della lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter, che includeva le società FTSE MIB tra i soggetti verso cui si applicava il meccanismo dello split payment. Pertanto, per le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2025, si applicheranno le ordinarie regole IVA. Ciò comporta che:

  • Il cedente/prestatore addebiterà e incasserà l’IVA, versandola poi nella propria liquidazione periodica;
  • Il cessionario/committente corrisponderà al fornitore l’intero ammontare, comprensivo di imposta, detraendo l’IVA nei limiti ordinari.

L’annotazione “S” nel campo “Esigibilità IVA” delle fatture elettroniche non sarà più utilizzata.

Implicazioni operative e contabili per i fornitori

Per i fornitori, la modifica incide su più piani:

  • Riduzione strutturale del credito IVA: venendo meno l’obbligo di scissione, i fornitori incasseranno l’imposta e avranno minori probabilità di generare eccedenze a credito;
  • Effetti sulla determinazione dell’acconto IVA: le operazioni verso le società FTSE MIB dovranno essere incluse nel calcolo dell’acconto, generando imposta a debito;
  • Revisione dei sistemi contabili e gestionali: sarà necessario aggiornare le configurazioni dei software di fatturazione per rimuovere il trattamento dello split payment verso tali soggetti.

Dal canto loro, le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB:

  • Non saranno più tenute al versamento diretto dell’IVA all’Erario relativamente agli acquisti soggetti a rivalsa ordinaria;
  • Potranno portare in detrazione l’imposta versata al fornitore, ove non sussistano cause ostative;
  • Non considereranno più l’IVA sugli acquisti ai fini dell’acconto, ai sensi dell’art. 5, co. 2-bis del DM 23 gennaio 2015.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di superamento graduale delle deroghe al sistema IVA, coerente con l’impegno europeo in materia di semplificazione e lotta all’evasione. In prospettiva, l’esclusione delle società FTSE MIB potrebbe costituire un modello per successive estensioni, nella direzione di un pieno ritorno al sistema ordinario. Resta ferma, nei casi specificamente previsti, l’applicazione del reverse charge, laddove le disposizioni lo impongano.

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