NEWS
19 Feb 2026
News Terrin

Slogan pubblicitari: la Corte esclude il diritto d’autore, ma accerta concorrenza sleale e nullità del marchio

CONDIVIDI

La tutela autoriale presuppone, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941), la sussistenza di un apporto creativo idoneo a individualizzare la forma espressiva dell’opera. L’ordinamento, tuttavia, appronta strumenti di tutela anche sul piano concorrenziale (art. 2598, n. 3, c.c.) e sul piano dei marchi (artt. 7, 13 e 25 c.p.i.), che operano su presupposti distinti rispetto al diritto d’autore.

Ciò premesso, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3073/2025, ha precisato il rapporto tra diritto d’autore, concorrenza sleale e validità del marchio, chiarendo il diverso perimetro applicativo dei relativi istituti.

In particolare, la Corte ha affermato che:

  • la protezione autoriale non può essere riconosciuta ad enunciati privi dei requisiti minimi di originalità, creatività e compiutezza espressiva richiesti dalla L.d.A.; in tale prospettiva, non sono protetti semplici concetti ovvero enunciati descrittivi, poiché la tutela riguarda la forma espressiva e non l’idea sottostante;
  • pur in assenza di tutela autoriale, può configurarsi la concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. quando il comportamento dell’imprenditore si concreti in un indebito sfruttamento dell’altrui attività creativa o organizzativa, idonea a trarre vantaggio dall’altrui iniziativa economica; la Corte richiama, in particolare, il profilo dell’intenzionalità appropriativa e lo scopo di beneficiare dell’altrui iniziativa pubblicitaria. Sul piano delle conseguenze patrimoniali, la Corte valorizza anche il profilo del “risparmio” di un investimento economico analogo a quello sostenuto dal concorrente;
  • in tema di marchi, il requisito della capacità distintiva (art. 7 c.p.i.) richiede che il segno sia percepito dal pubblico quale indicatore dell’origine imprenditoriale dei prodotti; gli slogan non sono esclusi in astratto dalla registrazione, ma possono essere registrati solo quando, oltre alla funzione promozionale, siano idonei a distinguere i prodotti dell’impresa richiedente da quelli dei concorrenti, non potendo la mera funzione elogiativa o descrittiva sostituire la funzione distintiva (art. 13 c.p.i.);
  • ai fini della validità del marchio, la Corte ha dichiarato la nullità per difetto originario di capacità distintiva (art. 25, co. 1, lett. b), c.p.i.), valorizzando la circostanza che l’espressione, per come utilizzata nel settore, non fosse idonea a svolgere una funzione identificativa dell’origine imprenditoriale; in tale prospettiva, la Corte ha inoltre precisato che la condotta anticoncorrenziale accertata non costituisce di per sé la causa della nullità, ma rappresenta un forte elemento sintomatico della natura non distintiva del segno.

CONDIVIDI