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28 Gen 2026
News Terrin

Rottamazione-quinquies: via alla presentazione delle domande dal 20 gennaio 2026

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Con un comunicato stampa del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato l’avvio della rottamazione-quinquies, la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, introdotta dall’ art. 1, commi 82 e ss. della L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026). L’adesione è ammessa esclusivamente in via telematica e la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026.

Il calendario della procedura

Le principali scadenze della misura risultano così definite:

  • presentazione della domanda: dal 20 gennaio 2026 al 30 aprile 2026;
  • comunicazione delle somme dovute (esito dell’istanza, importi e moduli di pagamento): entro il 30 giugno 2026;
  • pagamento in unica soluzione: 31 luglio 2026;
  • pagamento rateale: fino a 54 rate bimestrali, con rate iniziali al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026, e scadenza finale nel 2035.

In caso di pagamento rateale, sulle somme dovute maturano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Perimetro oggettivo: non una sanatoria “generale”

Il meccanismo ripropone l’impostazione delle precedenti edizioni: il debitore estingue i carichi versando solo capitale e spese (procedure esecutive e diritti di notifica), senza corrispondere sanzioni, interessi (compresi quelli di mora) e aggio/compensi di riscossione laddove ancora spettanti. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da Prefetture (amministrazioni statali), l’agevolazione opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio. Un punto qualificante della rottamazione-quinquies è il perimetro più circoscritto: pur riferendosi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, l’accesso è limitato a specifiche tipologie. In particolare, rientrano i carichi derivanti da:

  • liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni (richiamati, tra gli altri, gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; art. 54-bis del DPR 633/1972);
  • contributi INPS non versati, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (con l’ulteriore precisazione che non rientrano le multe irrogate dalla polizia locale, secondo le FAQ richiamate).

Va inoltre evidenziato che, ai fini della verifica di ammissibilità, rileva la data di consegna/affidamento del ruolo (non la notifica della cartella).

Esclusioni: enti locali e carichi da accertamento

Sono espressamente esclusi, tra gli altri, i carichi affidati da enti locali e regioni (come Tari e bollo auto). È altresì ribadita l’esclusione dei debiti derivanti da attività di accertamento (in particolare per INPS e, più in generale, per la delimitazione della misura).

Carichi pregressi e contribuenti “decaduti”

La rottamazione in questione consente l’accesso anche a chi è decaduto da precedenti definizioni (rottamazioni e “saldo e stralcio”), a condizione che i carichi siano di quelli oggi definibili. In relazione alla rottamazione-quater, è richiamata la possibilità di accesso per i decaduti purché la decadenza sia intervenuta prima del 30 settembre 2025. Di contro, è segnalata l’esclusione per chi, pur avendo un piano della precedente rottamazione-quater, risulta in regola con tutte le rate scadute al 30 settembre 2025 (con conseguente necessità di proseguire quel piano).

Prospetto informativo e presentazione dell’istanza

Prima dell’invio della domanda, il contribuente può ottenere un prospetto informativo con l’elenco dei carichi definibili e l’importo dovuto in misura agevolata. Il prospetto è richiedibile sia in area riservata sia tramite area pubblica; nell’area riservata il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili” selezionabili ai fini dell’istanza. È inoltre indicata la possibilità, entro il termine di presentazione, di integrare una domanda già inviata.

Per quanto concerne gli effetti, la presentazione dell’istanza determina conseguenze analoghe alle precedenti rottamazioni, ovvero la sospensione e limitazioni delle azioni esecutive e cautelari (con salvezza, ad esempio, di fermi e ipoteche già iscritti), nonché la possibilità di ottenere il DURC e la disapplicazione del blocco dei pagamenti della P.A. in presenza dei presupposti normativi richiamati.

Decadenza e disciplina dei pagamenti: le novità più incisive

Tra le novità operative e “di tenuta” della misura spiccano:

  • la decadenza dalla definizione agevolata in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive (oltre che dell’ultima rata), con perdita dei benefici e riattivazione della riscossione sul residuo;
  • l’eliminazione dei cinque giorni di tolleranza precedentemente previsti per considerare tempestivi i pagamenti effettuati oltre la scadenza.

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