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12 Mar 2026
News Terrin

Ritardata attivazione della procedura concorsuale: risponde anche il liquidatore di fatto, danno liquidabile con il criterio dei netti patrimoniali

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Nelle società in liquidazione, l’accertamento dello stato di insolvenza non va compiuto avendo riguardo alla sola regolarità dei pagamenti, ma verificando se gli elementi attivi del patrimonio siano concretamente idonei ad assicurare l’integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori sociali. In tale contesto, il liquidatore, ai sensi dell’art. 2489 c.c., è tenuto ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e risponde dei danni arrecati alla società e ai creditori in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalla legge.

Su questi profili è intervenuta la Cassazione civile, con sentenza n. 33730 del 23 dicembre 2025, confermando la responsabilità del liquidatore di diritto e del liquidatore di fatto per avere colpevolmente ritardato l’emersione dell’insolvenza e l’accesso alla procedura concorsuale, così aggravando il dissesto della società.

In particolare, secondo la Suprema Corte:

  • il trasferimento dell’azione civile nel processo penale ai sensi dell’art. 75 c.p.p. determina l’estinzione del giudizio civile solo in presenza di effettiva coincidenza tra le due azioni, avuto riguardo a petitum e causa petendi. Non è quindi sufficiente la mera identità soggettiva tra le parti, ove le poste di danno dedotte nei due giudizi siano diverse;
  • può rispondere quale liquidatore di fatto anche il soggetto che, pur privo di investitura formale, si sia ingerito concretamente nella gestione della liquidazione, impartendo direttive o condizionando in modo effettivo le scelte operative della società;
  • il requisito della sistematicità dell’ingerenza può passare in secondo piano quando il soggetto abbia compiuto o concorso a compiere atti di particolare rilievo, idonei a dimostrare il suo effettivo inserimento nella gestione sociale;
  • in tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori per atti gestori non conservativi successivi al verificarsi di una causa di scioglimento, ove non sia possibile una ricostruzione analitica delle conseguenze dannose della mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. mediante il criterio presuntivo della differenza tra i netti patrimoniali, ossia confrontando il patrimonio netto esistente nel momento in cui la gestione avrebbe dovuto cessare con quello accertato alla data di apertura della procedura;
  • la consulenza tecnica d’ufficio può essere utilizzata per accertare tecnicamente dati patrimoniali e contabili sulla base della documentazione già ritualmente acquisita in atti, quando ciò richieda specifiche cognizioni tecniche.

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