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20 Nov 2025
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Rimborso dell’IVA versata a seguito di splafonamento: analisi dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30181 del 16 novembre 2025

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La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 30181 del 16 novembre 2025 interviene nuovamente sul tema del rimborso dell’IVA versata in caso di splafonamento del plafond da parte dell’esportatore abituale, confermando un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza e rafforzato anche dalla prassi amministrativa.

Il plafond e lo splafonamento

Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/1972, i soggetti che rivestono la qualifica di esportatori abituali possono effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA entro un limite quantitativo, rappresentato dal cd. plafond, determinato sulla base delle operazioni non imponibili effettuate nell’anno precedente o nei dodici mesi precedenti. Il superamento del plafond comporta l’obbligo, in capo al cessionario/committente – e non al fornitore – di versare l’IVA relativa agli acquisti effettuati in regime di non imponibilità oltre il limite consentito. Tale situazione è comunemente indicata come splafonamento. Nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha ribadito che, pur dovendo essere versata l’imposta dovuta per l’errore di splafonamento, l’IVA così corrisposta può essere successivamente detratta o chiesta a rimborso, in ossequio al principio di neutralità del tributo.

I fatti di causa esaminati dalla Corte di Cassazione

L’ordinanza n. 30181/2025 ricostruisce una vicenda complessa, relativa a un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una società esportatrice abituale l’acquisto di beni in sospensione d’imposta oltre il plafond disponibile, a seguito di un errore materiale nel conteggio (duplicazione di una fattura). La società aveva riconosciuto l’errore, versato l’imposta accertata e le relative sanzioni, in forma rateale, presentato istanza di rimborso dell’IVA versata e, nonostante ciò, si era vista respingere l’istanza, attivando il relativo contenzioso. Sia la CTP sia la CTR avevano riconosciuto il diritto al rimborso; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione.

Le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate

Secondo la ricorrente, poiché l’avviso di accertamento era divenuto definitivo prima del 24 gennaio 2012, continuava ad applicarsi la versione antecedente dell’art. 60, comma 7, DPR 633/1972, che disciplina la cd. “rivalsa successiva”. Tale norma, secondo l’Agenzia, avrebbe limitato il diritto di detrazione o rimborso. La Corte ha tuttavia ritenuto infondata tale impostazione.

Le motivazioni della Corte: prevalenza del principio di neutralità

Nell’ordinanza in esame viene ribadito che il meccanismo del plafond costituisce un limite quantitativo e non incide sulla sussistenza del debito IVA, bensì sulla sua esecutività e sul regime della sospensione d’imposta. Pertanto, in caso di splafonamento:

  • il soggetto passivo tenuto al versamento dell’IVA è il cessionario/committente (l’esportatore abituale), non il fornitore;
  • il versamento genera un credito IVA in capo allo stesso soggetto, il quale, per garantire la neutralità dell’imposta, può essere detraibile o rimborsabile (in presenza delle ordinarie condizioni previste dalla normativa IVA).

La Corte richiama anche la circolare n. 35/E del 2013, la quale afferma che l’art. 60, comma 7, non si applica alle ipotesi di splafonamento, e che l’esportatore abituale può detrarre o chiedere a rimborso l’IVA versata in sede di accertamento.

La decisione si fonda inoltre su un approfondito richiamo alla giurisprudenza unionale, secondo cui:

  • il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune IVA;
  • non può essere limitato se non in presenza di frode o abuso, non ricorrenti nel caso de quo;
  • l’imposta non deve gravare sull’operatore economico, ma esclusivamente sul consumatore finale.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando integralmente la decisione della CTR Lombardia e riconoscendo il diritto della società contribuente a ottenere il rimborso dell’IVA versata a seguito dello splafonamento.

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