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26 Giu 2026
News Terrin

Riduzione dei termini di accertamento: interpello n.77/2026 ricorda quando il beneficio spetta

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La risposta n. 77/2026 dell’Agenzia delle Entrate affronta il caso del pagamento in contanti di valori bollati per importi superiori a 500 euro, escludendo in tale ipotesi la riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’articolo 3 del D.lgs. n. 127/2015. Al tempo stesso, il documento offre un utile spunto per richiamare l’attenzione su un regime premiale che, se correttamente gestito, conserva ancora oggi un rilevante interesse pratico.

Il caso esaminato dall’Agenzia

L’istanza è stata presentata da una società che intendeva effettuare pagamenti in denaro contante, per importi superiori a 500 euro, ai fini dell’acquisto di valori bollati, senza emissione di fattura elettronica né certificazione tramite corrispettivi telematici. Il contribuente sosteneva che tale fattispecie non dovesse compromettere l’accesso alla riduzione dei termini di accertamento, ritenendo che l’acquisto di valori bollati, in quanto privo di rilevanza IVA, non potesse essere ricondotto alla nozione di “operazione” cui fa riferimento l’articolo 3 del D.lgs. n. 127/2015. L’Agenzia delle Entrate ha escluso tale impostazione, chiarendo che tra le “operazioni di ammontare superiore a 500 euro” da effettuarsi con strumenti tracciabili devono rientrare tutte le attività poste in essere dal soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, compreso dunque anche l’acquisto di valori bollati. Ne consegue che il pagamento in contanti, se eccedente la soglia prevista, costituisce di per sé un comportamento incompatibile con il beneficio della riduzione biennale dei termini di accertamento.

Al di là della conclusione sfavorevole raggiunta nel caso concreto, la risposta n. 77/2026 presenta un interesse più ampio, poiché richiama l’attenzione su un’agevolazione che continua a rappresentare uno strumento di particolare rilievo per i contribuenti che adottano un assetto documentale e finanziario pienamente trasparente.

Un beneficio da non trascurare

Nello specifico, l’articolo 3 del D.lgs. n. 127/2015, prevede la riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del DPR 633/72 e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del DPR 600/73. La risposta dell’Agenzia in commento riepiloga, in modo puntuale, i presupposti richiesti dalla disciplina normativa, nonché dal decreto attuativo, il DM 4.08.2016 del Ministero dell’Economia e delle finanze. In primo luogo, il beneficio riguarda i soggetti passivi IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. In secondo luogo, è necessario che tutte le operazioni attive siano documentate mediante fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e/o mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. A ciò si aggiunge l’obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti e di quelli effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Infine, il contribuente deve indicare nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti richiesti per la riduzione dei termini di decadenza; in mancanza, la riduzione resta inefficace.

La sola tracciabilità non basta

L’Agenzia ribadisce, inoltre, che la sola tracciabilità dei pagamenti non è, di per sé, sufficiente per accedere al beneficio. Essa deve accompagnarsi al corretto adempimento degli obblighi di documentazione delle operazioni attive, ferma restando l’esclusione dal regime premiale per coloro che, pur essendo esonerati dagli obblighi di certificazione, non vi ricorrano in via volontaria.

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