Il Disegno di legge di bilancio 2026 introduce una rilevante novità in materia di compensazione dei crediti tributari, prevedendo l’abbassamento della soglia oltre la quale opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti. La misura, inserita all’articolo 26, comma 2, del Ddl., modifica l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006, riducendo il limite dagli attuali 100.000 euro a 50.000 euro.
Ambito applicativo e ratio della norma
Il divieto opera ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, impedendo l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, di crediti fiscali quando il contribuente presenti ruoli scaduti relativi a imposte erariali o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione. Resta consentita la cosiddetta compensazione “interna”, ossia quella che avviene all’interno dello stesso tributo. La rilevanza ai fini del divieto non dipende dalla tipologia di ruolo – ordinario, straordinario o derivante da riscossione in pendenza di giudizio – bensì dal momento dell’affidamento all’Agente della riscossione. Sono comunque escluse dal computo le somme oggetto di sospensione giudiziale o riduzione a seguito di sentenza favorevole al contribuente.
Il divieto di compensazione si estende anche ai crediti d’imposta agevolativi, inclusi il credito per ricerca e sviluppo e i crediti derivanti da detrazioni edilizie di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.
Nella sostanza, in seguito alla modifica, il contribuente che presenti carichi iscritti a ruolo pari o superiori a 50.000 euro non potrà effettuare alcuna compensazione finché non abbia estinto integralmente le obbligazioni tributarie pendenti.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare n. 16/2024 ribadisce che il divieto è assoluto, nel senso che il contribuente non può compensare neppure la parte di credito che eccede l’importo del ruolo scaduto. Ad esempio, in presenza di un debito iscritto a ruolo di 110.000 euro e di un credito compensabile di 150.000 euro, non è possibile compensare l’eccedenza di 40.000 euro finché il ruolo non sia stato estinto.
Effetti della riduzione della soglia
L’abbassamento della soglia a 50.000 euro evidenzia la volontà del legislatore di estendere l’ambito di applicazione del divieto di compensazione e di incentivare il pagamento tempestivo dei debiti fiscali, coinvolgendo tuttavia anche i contribuenti con posizioni debitorie di modesta entità.
Profili sanzionatori
La norma, ad oggi, non disciplina espressamente la sanzione applicabile in caso di violazione del divieto di compensazione. Secondo l’interpretazione prevalente, la fattispecie potrebbe ricadere nell’ambito dell’art. 13, comma 4, del D.lgs. 471/1997, che prevede una sanzione del 25% per indebita compensazione di crediti non spettanti. Tuttavia, poiché il credito esiste ed è solo temporaneamente “indisponibile”, l’Agenzia delle Entrate sarebbe legittimata a irrogare la sanzione pecuniaria ma non a recuperare il credito stesso, che conserva la propria validità sostanziale.
È auspicabile che, in sede di approvazione definitiva, il legislatore intervenga per chiarire l’apparato sanzionatorio applicabile, al fine di evitare incertezze interpretative e potenziali contenziosi.

