Con la firma del 12 gennaio 2024 e la successiva ratifica del 27 giugno 2024, il Regno Unito (di seguito anche “UK”) ha definitivamente aderito alla c.d. Convenzione dell’Aja del 2019 (di seguito la “Convenzione”), sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale.
La Convenzione, che entra in vigore in UK dal 1° luglio 2025 (in UE e in Italia, invece, è effettiva dal 1° settembre 2023), trova la sua ratio nella volontà di facilitare la circolazione delle sentenze fra gli Stati aderenti. A tal fine, la Convezione individua le condizioni in forza delle quali uno Stato aderente deve riconoscere nel proprio ordinamento, eventualmente anche a fini esecutivi, le decisioni rese dalle autorità di altro Stato aderente (art. 1(2)).
Ai sensi dell’art. 1(1), la Convezione si applica “in materia civile e commerciale”, non applicandosi invece, per espressa previsione, in ambito fiscale, amministrativo e doganale (nonché, penale).
L’art. 2, poi, prevede un elenco di materie escluse, ossia settori del diritto privato ai quali la Convezione non si applica. Così, per esempio, la Convenzione non opera in tema di status e capacità delle persone fisiche, crisi d’impresa, validità e scioglimento delle persone giuridiche e delle delibere dei relativi organi, proprietà intellettuale, etc.
La Convezione, però, opera solo riguardo alle decisioni rese in procedimenti instaurati successivamente alla data nella quale la Convenzione è divenuta efficace, sul piano internazionale, nei rapporti tra lo Stato d’origine (ossia, dove è stata resa la decisione) e lo Stato richiesto (ossia, dove la sentenza dev’essere eseguita).
Ai sensi della Convenzione, inoltre, una decisione è riconosciuta ed eseguita “solo se produce effetti nello Stato di origine” ed “ha efficacia esecutiva” in quest’ultimo (escludendosi, pertanto, la possibilità del riconoscimento e dell’esecutività in caso di impugnazioni o pendenza del termine di impugnazione ordinaria, art. 4(4)).
Nel quadro della Convenzione, in ogni caso, una decisione è riconoscibile ed eseguibile se pronunciata da un tribunale statale competente in base ai criteri indicati all’art. 5, che tengono conto, a seconda dei casi, della localizzazione delle parti (ad es., art. 5(1), lett. a), del luogo del rapporto oggetto del procedimento (ad es., art. 5(1), lett. h), dell’accordo delle parti riguardo al giudice competente (ad es., art. 5(1), lett. m), della condotta del convenuto nel corso del procedimento (ad es., art. 5(1), lett. e). In presenza di uno dei criteri di cui all’articolo de quo, la decisione potrà essere riconosciuta ed eseguita solo se efficace ed attuabile nello Stato di origine.
Il riconoscimento ovvero l’esecuzione possono essere negati. Ciò, però, solo per i motivi contemplati all’art. 7 della Convenzione, che comprendono, ad es., i casi in cui la decisione:
- abbia violato il principio del contraddittorio (lett. a);
- sia il risultato di una frode (lett. b);
- sia incompatibile con una decisione emessa da un tribunale dello Stato richiesto nel corso di una controversia tra le medesime parti (lett. e).
Ciò detto, ai sensi dell’art. 12, la parte richiedente il riconoscimento o l’esecuzione è tenuta a presentare determinati documenti, tra cui una copia integrale e autentica della decisione (inoltre, se i documenti non sono redatti nella lingua dello Stato richiesto, devono essere corredati da una traduzione autentica).
Le procedure di riconoscimento, exequatur o registrazione ai fini dell’esecuzione e l’esecuzione della decisione sono, ai sensi dell’art. 13, disciplinate dalla legge dello Stato richiesto, salvo quanto altrimenti disposto dalla Convenzione. In ogni caso, il giudice dello Stato richiesto non può negare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione per il fatto che il riconoscimento o l’esecuzione dovrebbero essere chiesti in un altro Stato.
Interessante, infine, è quanto disposto dagli artt. 15 e 23 della Convenzione. Nello specifico, l’art. 15 fa salva l’applicabilità della legge nazionale qualora quest’ultima, rispetto alla Convenzione, risulti più idonea, nel caso concreto, a garantire maggiormente la facilità di riconoscimento ed esecuzione della decisione (ad es., in Italia, potrebbe risultare più congruo seguire l’iter di riconoscimento ed esecuzione della sentenza estera previsto dalla L. 218/1995).
A sua volta, l’art. 23 della Convenzione dispone la possibilità, per gli Stati contraenti, di far riferimento e di eventualmente applicare trattati in vigore tra di essi, conclusi prima o dopo la Convenzione stessa (ad es., è fatta salva la possibilità, per gli Stati UE, di continuare ad applicare, nei loro rapporti, quanto disposto dal Reg. Bruxelles I bis, ossia il Reg. UE n. 1215/2012).
La ratifica della Convenzione dell’Aja anche da parte del Regno Unito consentirà il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse da altri Stati aderenti (tra cui l’Italia) sul territorio inglese, senza dover riesaminare il merito della causa (effetto brexit).

