Con la sentenza n. 15087/2025, la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di recesso del socio di S.p.A. e di impugnazione delle delibere assembleari.
Come noto, l’art. 2378 co. 2 c.c. dispone che, ai fini dell’impugnativa della delibera assembleare, il socio opponente deve possedere “tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre” (art. 2377 co. 3 c.c.). Ove però, nel corso del giudizio, dovesse venir meno il numero di azioni richiesto dall’art. 2378 co. 2 c.c. per atto tra vivi (ad es. cessione delle quote a terzi), il giudice non può pronunciarsi sull’annullamento della delibera. Pertanto, in caso di recesso, il socio non può agire per l’impugnazione della delibera.
Secondo la Cassazione, il diritto di recesso del socio è un atto unilaterale recettizio, avente efficacia immediata, che, una volta comunicato alla società, fa perdere lo status socii e, dunque, la titolarità del diritto d’impugnare una determinata delibera assembleare.
La Cassazione fonda tale assunto sulla legge stessa, in particolare sull’art. 2437 bis co. 3 c.c. (secondo cui “Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società”): invero, secondo la Corte, “[…] l’eventualità di una privazione di efficacia del recesso presuppone, in altri termini, che questo sia all’origine produttivo di conseguenze all’interno del mondo giuridico”. Ciò, tra l’altro, corrisponderebbe ad uno specifico obiettivo, ossia quello di “neutralizzare i possibili se non probabili inconvenienti pratici derivanti dalla partecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha mostrato di non voler più far parte della società”.
Dall’esercizio in concreto del diritto di recesso, poi, discende, sempre secondo la Suprema Corte, il principio secondo cui il socio receduto perde tutti i diritti, corporativi e patrimoniali. Diritti, che, tuttavia, sono riacquistabili ex tunc nei casi previsti dall’art. 2437 bis co. 3 c.c., e che, in quanto riacquistati, ripristinano la possibilità del socio di impugnare la delibera assembleare. Invero, secondo la Cassazione, “il socio che abbia visto revocata la delibera che ha giustificato l’esercizio del suo recesso potrà impugnare la determinazione assembleare assunta medio termine, che reputi viziata e quindi annullabile. E in tale ipotesi […] il termine per l’impugnativa dovrà farsi decorrere dal momento in cui egli è stato reintegrato nella qualità di socio”.
Pertanto, prima della revoca della delibera o dello scioglimento della società, il receduto si trova nell’impossibilità giuridica di chiedere l’annullamento della delibera assembleare, dovendosi allo stesso “sempre negarsi la legittimazione all’impugnazione di quella delibera perché il venir meno della qualità di socio non dipende direttamente da essa, ma dalla scelta da lui liberamente assunta di fronte a una determinazione della società che, in base alla legge, facoltizza l’exit”.

