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13 Mar 2026
News Terrin

Registro dei titolari effettivi: alle Camere lo schema di decreto che ridisegna l’accesso alle informazioni

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Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 marzo 2026, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che interviene sulla disciplina dell’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva, modificando il D.lgs. 231/2007. Il provvedimento, trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, si inserisce nell’attuazione degli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 e mira a ridefinire in modo organico le modalità di consultazione dei dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi.

Il contesto della riforma: nuovi articoli introdotti al D.lgs. 231/2007

L’intervento si colloca nel solco delle evoluzioni maturate a livello unionale in materia di trasparenza sulla titolarità effettiva e tiene conto delle criticità emerse rispetto al modello dell’accesso generalizzato ai relativi dati. In questo quadro, il nuovo testo si propone di sostituire una logica di accessibilità ampia con un sistema selettivo e graduato, fondato sulla diversa posizione dei soggetti richiedenti e sulle finalità dell’accesso. Resta, inoltre, ferma la sospensione dell’operatività del Registro, ancora in attesa della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Lo schema di decreto costruisce il nuovo assetto attraverso l’inserimento, nel decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), degli artt. da 21-bis a 21-septies. La scelta legislativa evidenzia la volontà di disciplinare in modo sistematico i diversi livelli di accesso alle informazioni, distinguendo tra autorità competenti, soggetti obbligati, portatori di un legittimo interesse e ipotesi di esclusione o limitazione della consultazione.

Accesso per autorità e soggetti obbligati

Il nuovo art. 21-bis riconosce alle autorità competenti un accesso immediato, diretto e senza preventiva comunicazione al soggetto interessato, in quanto funzionale alle attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché alle funzioni di vigilanza e controllo. Il testo precisa che gli organismi di autoregolamentazione restano, allo stato, fuori da tale perimetro.

L’art. 21-ter disciplina invece l’accesso dei soggetti obbligati ai fini dell’adeguata verifica della clientela. Intermediari, professionisti ed altri operatori tenuti agli obblighi antiriciclaggio potranno consultare i dati sulla titolarità effettiva nei limiti necessari all’adempimento degli obblighi normativi e alla valutazione del rischio. La disposizione recepisce sostanzialmente il contenuto del D.M. 55/2022, compreso l’obbligo di segnalazione delle difformità, e subordina l’accesso a un preventivo accreditamento presso la Camera di commercio competente.

Il legittimo interesse e il ruolo delle Camere di commercio

Un ulteriore livello di consultazione è previsto dall’art. 21-quater per i soggetti portatori di un legittimo interesse, tra i quali il testo richiama soggetti impegnati nella prevenzione del riciclaggio, operatori dell’informazione e altri esponenti della società civile attivi nella promozione della trasparenza economica e finanziaria. Non si tratta, tuttavia, di un accesso libero, infatti, l’art. 21-quinquies affida alla Camera di commercio territorialmente competente la verifica preventiva delle richieste, con il compito di accertarne la coerenza con le finalità della normativa antiriciclaggio.

Le esclusioni e gli aspetti amministrativi

L’art. 21-sexies individua i casi in cui l’accesso può essere escluso in tutto o in parte, quando la divulgazione delle informazioni possa esporre il titolare effettivo a rischi di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione, oppure nei casi che coinvolgono minori o incapaci. Si tratta di una previsione diretta a bilanciare le esigenze di trasparenza con la tutela della persona.

Il successivo art. 21-septies disciplina invece i profili amministrativi della consultazione, prevedendo il pagamento di diritti di segreteria e regolando il rilascio di copie e certificati delle informazioni contenute nel Registro.

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