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19 Dic 2025
News Terrin

Recesso del socio e operazioni complesse: è escluso il diritto del socio che abbia dato un apporto causale determinante nelle fasi precedenti all’adozione della delibera (sebbene socio dissenziente, assente o astenuto)

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L’art. 2437, comma 1, c.c., come riformato dal D.Lgs. 6/2003, riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti alcune modifiche statutarie qualificate (tra cui la trasformazione, le modifiche significative dell’oggetto sociale, le modifiche dei diritti di voto o di partecipazione).

Come noto, la riforma del 2003 ha ampliato sia le cause di recesso sia la platea dei legittimati, superando la figura del solo “socio dissenziente” e collegando il recesso alla tutela dell’investimento più che al mero dissenso assembleare.

Con sentenza del 14 novembre 2025, n. 30133, la Suprema Corte attribuisce a tale previsione una portata più ampia rispetto al tradizionale riferimento al solo voto espresso in assemblea. La Corte afferma che:

  • la previsione dell’art. 2437, comma 1, c.c. si applica sia quando la deliberazione è un evento puntuale, sia quando costituisce l’atto conclusivo di un’operazione complessa e unitaria, articolata in una pluralità di atti inscindibilmente e causalmente collegati, il cui esito finale è conosciuto ab origine dai soci;
  • in tale seconda ipotesi, si ritiene che il socio che abbia prestato un consenso determinante ad una delle fasi essenziali del progetto (ad esempio, approvando un aumento di capitale riservato o aderendo ad accordi che prevedono sin dall’inizio una certa operazione straordinaria) ha concorso alla deliberazione finale e non può, quindi, invocare il recesso ex art. 2437 c.c., anche se risulta assente, dissenziente o astenuto nella votazione conclusiva.

La Corte collega questa lettura alla funzione economica del diritto recesso, concepito come strumento di tutela dell’investimento e di exit “ordinato”, non come leva per strategie opportunistiche dei soci di controllo. Ne deriva che la disciplina va letta in coerenza con i principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e con il divieto di venire contra factum proprium: il socio che ha contribuito in modo attivo e consapevole alla costruzione dell’operazione non può successivamente dissociarsene per ottenere un vantaggio individuale a danno della società e degli altri soci.

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