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27 Gen 2026
News Terrin

Recesso convenzionale nelle S.p.A.: è legittimo prevedere criteri di liquidazione del valore delle azioni diversi (anche inferiori) da quelli previsti dalla legge per le cause legali di recesso.

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Il recesso del socio nelle S.p.A. è disciplinato dagli artt. 2437 ss. c.c. e rappresenta uno strumento di uscita che consente al socio di sciogliere unilateralmente il vincolo sociale in presenza di determinate condizioni. Accanto alle ipotesi di recesso previste dalla legge (c.d. recesso “legale”), il Legislatore consente di introdurre nello statuto cause ulteriori di recesso (art. 2437, comma 4, c.c.): si parla, in questo caso, di recesso convenzionale, costruite dai soci in relazione a eventi ovvero circostanze ritenute rilevanti per la permanenza nell’investimento.

Su questi profili interviene l’Orientamento H.H.15 del Comitato Notarile del Triveneto, che chiarisce i margini dell’autonomia statutaria, relativamente alle cause di recesso convenzionale, nella determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente e nella disciplina della procedura di liquidazione.

In particolare, secondo l’orientamento del Comitato Notarile:

  • è legittimo che le clausole statutarie che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali stabiliscano un valore di liquidazione inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali di cui all’art. 2437-ter c.c.;
  • il “minor valore” di liquidazione può assolvere alla funzione di corrispettivo per l’esercizio del recesso, richiamando la logica generale dell’art. 1373, comma 3, c.c., che consente di collegare al recesso il pagamento di una somma;
  • la possibilità di prevedere una liquidazione “ridotta” non è illimitata: l’autonomia statutaria non può spingersi sino ad annullare il valore di liquidazione o a ridurlo a livelli incompatibili con criteri di equità e correttezza, dovendo comunque mantenersi un collegamento con la reale consistenza patrimoniale della società (e con le relative prospettive), applicando su tale base la riduzione prevista;
  • nelle ipotesi di recesso convenzionale (art. 2437, comma 4, c.c.) e anche nelle fattispecie ex art. 2437, comma 2, c.c., lo statuto può disciplinare “in massima parte” anche il procedimento di liquidazione delle azioni (art. 2437-quater c.c.) e modulare i termini delle varie fasi, inclusi quelli per l’esercizio/comunicazione del recesso (art. 2437-bis, comma 1, c.c.), per l’offerta in opzione delle azioni e per il rimborso (art. 2437-quater c.c.);
  • per la relativa modifica statutaria si applicano i quorum ordinari previsti dalla legge o, se diversi, quelli stabiliti dallo statuto;

 

  • Resta invece precluso all’autonomia statutaria intervenire sulle prescrizioni poste a presidio dell’integrità del capitale sociale, a tutela anche di interessi riferibili a soggetti terzi; in tali ambiti, le regole codicistiche conservano carattere inderogabile.

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