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30 Gen 2026
News Terrin

Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per le comunicazioni di completamento 4.0

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Con il DM 28 gennaio 2026, pubblicato il 29 gennaio, il MIMIT ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la trasmissione delle comunicazioni di completamento relative agli investimenti 4.0 ultimati entro il 31 dicembre 2025, intervenendo sulla disciplina recata dal decreto direttoriale 15 maggio 2025 (art. 2, comma 4). Il decreto conferma, inoltre, la scadenza 31 luglio 2026 per le comunicazioni di completamento riferite agli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (nei casi in cui la disciplina lo consenta). Sul piano “procedurale”, il MIMIT ha precisato che:

  • le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e non hanno ancora concluso l’iter dispongono del nuovo termine del 31 marzo 2026;
  • in caso di nuova disponibilità di risorse comunicata dal GSE, la conferma da parte delle imprese va resa entro 30 giorni dalla ricezione e, conseguentemente, il completamento entro 31 marzo 2026.

Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate: “anti-scarto” su codice tributo e anno di riferimento nell’F24

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso tre FAQ volte a chiarire la corretta compilazione del modello F24 in relazione ad alcune casistiche ricorrenti, con particolare attenzione a codice tributo e anno di riferimento (elementi spesso causa di scarto).

Di seguito si riportano quattro scenari possibili:

  1. Investimenti completati nel 2024

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 ultimati nel 2024, nella comunicazione trasmessa al MIMIT/GSE, come anno di completamento deve essere indicato il 2024 e come codice tributo va utilizzato il 6936. Considerato il di credito può essere fruito in tre quote annuali, anche per la seconda e terza quota va indicato come codice tributo 6936 e come anno di riferimento 2024, coincidente con l’anno di completamento comunicato. Il criterio dell’anno di riferimento ancorato all’anno di completamento è coerente con la risoluzione 25/E del 15 maggio 2024. Viene inoltre precisato che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi rispetto a quello dal quale può essere utilizzata.

  1. Investimenti “prenotati” nel 2024 e completati nel 2025

Per investimenti in beni strumentali 4.0 ultimati nel 2025, per i quali sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024, nella comunicazione trasmessa al MIMIT/GSE, come anno di completamento deve essere indicato il 2025 e il codice tributo da utilizzare in F24 rimane il 6936 (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate 11.6.2025 n. 41). In tal caso, anche per le quote successive alla prima, in F24 resta il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025 (anno di completamento comunicato).

  1. Investimenti “non prenotati” nel 2024 e completati nel 2025

Per investimenti in beni strumentali 4.0 ultimati nel 2025, per i quali non sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024, lo scenario cambia. Per tale fattispecie, l’utilizzo in F24 segue le indicazioni della Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E, con codice tributo 7077 e anno di riferimento, l’anno di completamento (2025), da mantenere anche per le quote fruite negli anni successivi.

  1. Investimenti effettuati nel 2025 e completati nel 2026

Un altro scenario particolare è quando gli investimenti in beni strumentali 4.0 siano stati effettuati, ma completati nel 2026. Se al 31 dicembre 2025 risultano ordine accettato e acconti almeno pari al 20%, e l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota, rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028, utilizzando il codice tributo 7077 e come anno di riferimento 2026 (anno di completamento comunicato). Se tali presupposti non risultano integrati, o il completamento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

Iper-ammortamento 2026 e investimento 4.0

L’art. 1, comma 431, della L. 199/2025, il quale ha reintrodotto l’iper-ammortamento, stabilisce che la maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano della disciplina 4.0. La clausola di non cumulo tra iper-ammortamento 2026 e credito d’imposta 4.0 dovrebbe operare, tuttavia, solo quando l’investimento fruisce effettivamente del credito e non quando l’impresa si sia limitata ad avviare l’iter previsto dalla normativa, senza poi completarlo; resta, tuttavia, auspicabile un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

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