La proroga di 85 giorni dei termini di decadenza introdotta durante l’emergenza COVID-19 continua a generare dibattiti e interpretazioni. Recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno cercato di chiarire la portata e l’applicazione di questa misura, con implicazioni rilevanti per contribuenti e amministrazioni fiscali.
Il contesto normativo
L’articolo 67 del DL 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per tutte le attività di accertamento, liquidazione e contenzioso da parte degli enti impositori, a causa della pandemia. Questa misura, mirata a garantire la funzionalità delle amministrazioni durante la pandemia, ha comportato uno slittamento dei termini di decadenza di 85 giorni. Di conseguenza, per le annualità interessate, i termini di accertamento, originariamente fissati al 31 dicembre di ciascun anno, sono stati prorogati fino al 26 marzo dell’anno successivo. Ad esempio, per le imposte relative al 2018, il termine ordinario del 31 dicembre 2024 è stato esteso al 26 marzo 2025. La proroga si applica anche ai termini infrannuali, come nel caso del disconoscimento dell’agevolazione prima casa, per cui la decadenza opera tre anni dopo la registrazione dell’atto.
Le pronunce della Cassazione
La Corte di Cassazione, con il decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali richiesti dalle Commissioni Tributarie di Lecce e Gorizia. La Suprema Corte ha confermato l’interpretazione secondo cui la proroga degli 85 giorni si applica non solo agli atti scaduti nel 2020 ma anche a quelli successivi, a patto che fossero in corso durante il periodo di sospensione. Questa decisione rafforza l’orientamento che considera applicabile la proroga per tutti i termini relativi alle attività accertative interessate dall’emergenza. Un punto di rilievo è rappresentato dall’art. 12 del D.lgs. 159/2015, richiamato dall’articolo 67 del DL 18/2020, che prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in concomitanza con eventi eccezionali. Tale principio ha consentito un’interpretazione estensiva delle norme, determinando una maggiore certezza giuridica in favore dell’Amministrazione finanziaria.
Esclusioni e limiti
Non tutte le annualità sono interessate da questa proroga. Secondo alcune interpretazioni, i periodi fiscali successivi al 2019 non rientrano nella misura, poiché la dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 non poteva ancora essere accertata al momento dell’introduzione della sospensione. Inoltre, restano escluse eventuali disposizioni normative successive, come quelle relative al concordato preventivo biennale, che non hanno considerato l’applicazione della proroga.
Implicazioni pratiche
L’Agenzia delle Entrate, inizialmente, aveva esortato a chiudere le attività accertative entro i termini ordinari, ignorando l’effetto della proroga. Tuttavia, ora che la Cassazione ha avallato ufficialmente l’estensione, è probabile che gli uffici fiscali tengano conto degli 85 giorni aggiuntivi per le annualità coinvolte. Questo potrebbe influire non solo sugli atti di accertamento già emessi ma anche sulle strategie difensive dei contribuenti in giudizio.