L’art. 1, commi 126-128 della legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto un contributo fisso pari a 2 euro sulle spedizioni di beni provenienti da Stati extra-UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro, destinato a coprire le spese amministrative sostenute dalle dogane.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) contenute nella circolare n. 37/D/2025 e successivamente integrate dalla circolare n. 1/D/2026, il contributo è dovuto indipendentemente dalla natura della transazione sottostante. Ne consegue l’assoggettamento non solo delle spedizioni destinate a consumatori finali (B2C) o a operatori commerciali (anche tramite piattaforme di commercio elettronico B2B o acquisti da fornitori esteri), ma anche delle spedizioni tra privati, pur in assenza di carattere commerciale. Il contributo risulta inoltre dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime di immissione in libera pratica e si applica indipendentemente dal tracciato dati utilizzato nello sdoganamento (H1 e/o H7).
Sono invece escluse le operazioni di sdoganamento relative a merci e beni al seguito del passeggero immessi in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non riconducibili alla nozione di “spedizione”, richiamata nelle Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico (settembre 2020) come merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto.
Presupposto oggettivo
Il contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro ed è stabilito nella misura di 2 euro per ciascuna spedizione. La riscossione avviene presso gli uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci, in coerenza con le disposizioni del Codice doganale dell’Unione. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con circolare n. 37/D/2025, ha chiarito che il contributo è dovuto per le importazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
Presupposto soggettivo
Il contributo è dovuto dal dichiarante, individuato dall’art. 77, par. 3, del Codice doganale dell’Unione quale debitore dell’obbligazione doganale per il regime di immissione in libera pratica; in caso di rappresentanza indiretta, l’obbligazione riguarda anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.
Tracciati dichiarativi: ordinaria e semplificata
Per le dichiarazioni ordinarie H1, ove è prevista la liquidazione dei tributi inerenti alle merci importate, la verifica della soglia di 150 euro si effettua assumendo il valore in dogana (imponibile ai fini del dazio), determinato ai sensi degli artt. 69–76 del Codice doganale dell’Unione. Per le dichiarazioni semplificate H7, che non consentono la liquidazione di tributi o contributi (salvo IVA), la verifica della soglia avviene con riferimento al valore intrinseco. Secondo le Note esplicative (settembre 2020), esso corrisponde:
- per le merci commerciali, al prezzo delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale UE, al netto dei costi di trasporto e assicurazione (salvo inclusione non separata in fattura) ed escludendo imposte e altri oneri percepibili dalle autorità doganali;
- per le merci prive di carattere commerciale, al prezzo che sarebbe stato pagato se le merci fossero state vendute per l’esportazione verso il territorio doganale UE.
Dichiarazione semplificata H7: garanzie, periodicità e adempimenti
Ai fini della contabilizzazione periodica di cui all’art. 105, par. 1, comma 2, del Codice doganale dell’Unione, entro febbraio 2026 i dichiaranti che utilizzano H7 devono adeguare le garanzie sui conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025, restando fermi eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale. Sempre con riferimento alla dichiarazione semplificata, il contributo deve essere dichiarato, contabilizzato e pagato su base quindicinale, distinguendo:
- dichiarazioni registrate dal 1° al 15 del mese (prima quindicina);
- dichiarazioni registrate dal 16° all’ultimo giorno del mese (seconda quindicina).
La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento devono essere effettuati entro i 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione. In fase di prima applicazione, l’adempimento avviene su base dichiarativa del dichiarante presso il servizio cassa dell’Ufficio doganale di registrazione delle H7, mediante emissione di bolletta A22 con addebito dell’importo complessivo su conto di debito, recando nelle note il riferimento alla quindicina di competenza.

