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17 Dic 2025
News Terrin

Pegno su azioni: è illegittimo l’esercizio del Golden Power se non si verifica una modifica della titolarità dei diritti di voto

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Come noto, l’art. 2 co. 2-bis D.L. 21/2012 prevede l’obbligo di notifica preventiva di “qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da un’impresa che detiene uno o più degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi […] comprese le delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto […] l’assegnazione degli attivi a titolo di garanzia […]”.

Tuttavia, secondo la sentenza n. 9616/2025 del Consiglio di Stato, la costituzione e/o estensione del pegno sulle azioni non comporterebbe una modifica della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi ex D.L. 21/2012.

Invero, secondo il Consiglio, la costituzione di un pegno su azioni determina solo in astratto il trasferimento dei diritti patrimoniali e amministrativi in capo al creditore pignoratizio: infatti, l’assetto di potere nella società rimane inalterato sino all’eventuale verificarsi dell’evento del default che può implicare il trasferimento del diritto di voto. Pertanto, solo in tale ultima evenienza gli assetti strategici verrebbero assegnati agli investitori, con conseguente esigenza, ma solo in tal caso, di verificare la sussistenza o meno dei presupposti applicativi del Golden Power.

A ciò si aggiunga il fatto che, al ricorrere di tali fattispecie, l’eventuale modifica degli assetti proprietari e di governo in sede non sarebbe sempre inevitabile. Invero, la legge riconosce l’ammissibilità di una convenzione derogatoria a quanto previsto dall’art. 2352 c.c., che consentirebbe di mantenere inalterato l’assetto di potere nella società.

In particolare, quando si stabilisce negozialmente che sia i diritti di carattere patrimoniale sia quelli amministrativi restino in capo al titolare della partecipazione sociale, si uscirebbe dal campo applicativo del Golden Power in quanto non si verificherebbe alcuna conseguenza sulla struttura proprietaria dell’impresa in caso di avveramento dell’evento di default.

Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, se il proprietario delle azioni conserva il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, sino a quando non si verifichi un inadempimento agli obblighi del finanziamento garantito dal pegno, non è possibile qualificare la concessione del pegno come un’acquisizione di una partecipazione nell’impresa, imponendo dunque un obbligo di notifica ai sensi della normativa sul golden power.

 

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