L’art. 2125 c.c. disciplina il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato, stabilendo che il vincolo successivo alla cessazione del contratto è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo; la durata non può eccedere i tre anni (salvo il diverso limite di cinque anni previsto per i dirigenti).
La previsione di limiti “determinati” non esaurisce il controllo di validità del patto: la valutazione deve essere condotta in concreto, tenendo conto della ratio della previsione di nullità, volta ad assicurare al lavoratore un residuo margine di attività idoneo a procurargli un guadagno adeguato alle esigenze di vita proprie e della famiglia, con particolare riguardo al bagaglio professionale effettivamente acquisito e alle mansioni svolte.
Con sentenza 25 ottobre 2025, n. 3372, la Corte d’Appello di Roma, nel pronunciarsi sulla validità di una clausola di non concorrenza, ne ha dichiarato la nullità, valorizzando i seguenti profili:
- l’art. 2125 c.c. richiede limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, ma la loro estensione deve essere valutata in rapporto alla finalità di tutela della capacità reddituale del lavoratore, considerando l’incidenza del divieto sul patrimonio professionale effettivamente maturato e il rapporto tra attività inibite e mansioni concretamente svolte;
- è nullo il patto che, per ampiezza dell’oggetto e per estensione territoriale, non lasci al lavoratore un margine sufficiente di possibilità di guadagno, specie quando il divieto ricomprenda attività sostanzialmente coincidenti (o comunque comprese) nel settore nel quale il lavoratore ha sviluppato il proprio background professionale;
- è parimenti nullo il patto che, includendo concorrenti “anche futuri” e clienti “anche potenziali”, renda indeterminato e dilati l’ambito del divieto fino a tradursi, nel caso concreto, in un vincolo equivalente a un divieto generalizzato di operare nei settori interessati;
- il corrispettivo costituisce requisito distinto dai limiti di oggetto, luogo e tempo: pertanto, nessun compenso (a prescindere dalla sua entità) può rendere valido un patto che comporti, di fatto, la temporanea rinuncia del dipendente ad ogni concreta possibilità di lavoro.
In questa prospettiva, il controllo sulla validità del patto di non concorrenza non può arrestarsi alla presenza formale di un corrispettivo e all’indicazione di un termine di durata, ma occorre verificare se il vincolo, nel suo complesso, conservi al lavoratore spazi effettivi di ricollocazione coerenti con la professionalità maturata.

