Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 ed entrata in vigore il 10 giugno scorso, la Legge 76/2025 disciplina la partecipazione gestionale, economica, finanziaria e consultiva dei lavoratori all’interno delle imprese.
La nuova disciplina in materia di partecipazione dei lavoratori si inserisce nel solco delle politiche di valorizzazione del capitale umano, introducendo, su base volontaria, una serie di strumenti che promuovono l’integrazione dei dipendenti nei processi decisionali, economici e organizzativi dell’impresa. Particolarmente significativa, sotto il profilo del diritto societario, è la possibilità di prevedere, mediante apposita disposizione statutaria, la partecipazione gestionale dei lavoratori attraverso l’inserimento di propri rappresentanti negli organi sociali.
Nel caso delle società che adottano il modello dualistico di amministrazione e controllo, la normativa consente l’ammissione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Per le società organizzate secondo il sistema tradizionale, è parimenti ammessa la nomina di amministratori espressione del personale dipendente all’interno del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione, ove istituito. Tali rappresentanti devono essere designati secondo criteri definiti in sede collettiva e, a tutela dell’imparzialità del loro mandato, è previsto un vincolo di incompatibilità triennale per l’assunzione di incarichi direttivi, salvo che tali incarichi fossero già in corso al momento della nomina.
Quanto alla partecipazione ai risultati economici, per l’anno 2025 è prevista un’agevolazione fiscale condizionata alla distribuzione di una quota pari almeno al 10% dell’utile d’esercizio ai lavoratori. In tale ipotesi, l’importo erogato – fino al limite di 5.000 euro lordi – potrà beneficiare dell’imposta sostitutiva agevolata del 5%, in deroga al limite ordinario di 3.000 euro previsto dalla normativa vigente. Inoltre, i dividendi distribuiti ai lavoratori in relazione ad azioni assegnate in luogo dei premi di risultato potranno godere, nel limite annuo di 1.500 euro, di un’esenzione del 50% dall’imposta sui redditi. Le predette agevolazioni sono riservate ai lavoratori che, nell’anno precedente alla percezione dei redditi, non abbiano superato una soglia di 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente. L’aliquota sostitutiva resterà al 5% fino al 2027, per poi stabilizzarsi al 10%.
Resta, inoltre, confermata la possibilità per le imprese di adottare piani di partecipazione azionaria, anche mediante assegnazione di azioni a fronte della rinuncia ai premi di risultato. In presenza di specifici requisiti, tali attribuzioni non concorreranno alla determinazione del reddito da lavoro dipendente e non saranno assoggettate all’imposta sostitutiva normalmente applicabile ai premi.
In ambito organizzativo, il legislatore introduce la possibilità per le imprese di istituire commissioni paritetiche composte da un numero eguale di rappresentanti aziendali e sindacali, con funzioni consultive e propositive. Tali organi potranno formulare indicazioni su innovazioni di prodotto, processi, servizi, nonché sull’organizzazione del lavoro e sul welfare aziendale. Le imprese potranno, altresì, prevedere nel proprio assetto organizzativo specifiche figure professionali con compiti di coordinamento in aree strategiche quali formazione, politiche retributive, qualità del lavoro, inclusione, conciliazione vita-lavoro e genitorialità. Nelle aziende di dimensioni minori (con meno di 35 dipendenti), forme di partecipazione simili potranno essere veicolate anche tramite gli enti bilaterali di settore.
La normativa disciplina anche la partecipazione consultiva, attribuendo alle rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, ad altri organismi territoriali rappresentativi, la possibilità di essere coinvolti preventivamente in decisioni aziendali rilevanti. Tale consultazione si svolge all’interno delle commissioni paritetiche e segue una procedura formalizzata, i cui dettagli operativi – composizione, tempi e contenuti – sono rimessi alla contrattazione collettiva nazionale. In ogni caso, le nuove disposizioni si coordinano con gli istituti consultivi già esistenti a livello legislativo e contrattuale, senza sovrapporsi ad essi.
