Nelle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO) – tipicamente strutturate attraverso la costituzione di una società veicolo (SPV), ricorso a debito, acquisizione della target e successiva fusione con quest’ultima – la SPV sostiene ordinariamente costi di transazione (consulenze legali, fiscali, contabili, due diligence, spese notarili). Per anni, la prassi amministrativa ha ricondotto la SPV del MLBO a una configurazione assimilabile a holding “statica”, con conseguente negazione del diritto di detrazione; in tale cornice molti operatori hanno adottato condotte “prudenziali”, registrando le fatture ma rinunciando alla detrazione per conformarsi agli indirizzi dell’Amministrazione.
Tuttavia, il quadro muta con le sentenze della Corte di Cassazione del 9 agosto 2024, nn. 22608 e 22649, che affermano la detraibilità dell’IVA assolta dalla SPV sui costi “preordinati” all’operazione di MLBO, valorizzandone il ruolo preparatorio e funzionale rispetto all’attività economica che sarà esercitata dalla società risultante dalla fusione.
La cornice di prassi: Risoluzione n. 7/E/2026 e risposta a interpello n. 58/2026:
Nel solco delle pronunce di legittimità, l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 58/2026 – richiamando anche la risoluzione n. 7/E/2026 – riconosce la possibilità di recupero dell’IVA sui “transaction costs”, ma definisce con precisione gli strumenti utilizzabili. Il caso oggetto dell’interpello in commento riguarda una società che, pur avendo tempestivamente annotato le fatture, aveva scelto consapevolmente di non detrarre l’imposta, in ragione dell’affidamento nella prassi antecedente. L’Agenzia nega che, in tale contesto, il recupero possa avvenire tramite dichiarazione IVA integrativa a favore ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998, ritenendo che tale istituto sia riservato a “errori od omissioni”. Nel caso di specie, la mancata detrazione non viene qualificata come errore materiale o omissione, bensì come scelta prudenziale e consapevole del contribuente, seppure maturata nel solco dell’orientamento erariale allora vigente. Pur escludendo l’integrativa, l’Amministrazione ammette il recupero mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter, comma 1 del DPR 633/1972, quale strumento di restituzione dell’imposta non dovuta, in assenza di “colpevole inerzia” del soggetto passivo. In tale impostazione, assume rilievo la circostanza che l’omessa detrazione sia stata determinata da affidamento nelle precedenti indicazioni dell’Amministrazione.
Decorrenza del termine biennale
Particolarmente significativo è l’orientamento sulla decorrenza del termine di due anni previsto dall’art. 30-ter del DPR 633/1972. La citata risposta ad interpello n. 58/2026 collega il dies a quo al momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, individuato nel 9 agosto 2024, data di pubblicazione delle citate sentenze di Cassazione che hanno riconosciuto la spettanza del diritto alla detrazione.
Oneri probatori ai fini del rimborso
A garanzia della neutralità dell’IVA, l’Agenzia prevede che l’accesso al rimborso sia condizionato a specifici riscontri documentali. In sede istruttoria, il contribuente deve dimostrare:
- la tempestiva registrazione delle fatture relative ai “transaction costs” nell’operazione di MLBO;
- la mancata detrazione dell’IVA corrispondente;
- la gestione degli eventuali riflessi sulle imposte dirette, al fine di evitare fenomeni di arricchimento senza causa.
In particolare, qualora l’IVA non detratta sia stata imputata a costo e dedotta ai fini delle imposte sui redditi, viene richiesto che essa sia recuperata a tassazione.

