Con il DM del 27 giugno 2025, è stata data attuazione all’art. 177-ter del TUIR, introdotto per regolare il trattamento fiscale delle perdite nell’ambito delle operazioni infragruppo, con particolare riferimento alla loro compensabilità in presenza di operazioni straordinarie. La ratio della norma risiede nell’esigenza di evitare che i limiti al riporto delle perdite (previsti dall’art. 84, comma 3 TUIR) si applichino anche in contesti nei quali tali operazioni avvengono tra società appartenenti al medesimo gruppo, ove l’integrazione economica e strategica riduce il rischio di abuso fiscale.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
Secondo il decreto, le limitazioni al riporto delle perdite non trovano applicazione nei casi in cui il trasferimento di partecipazioni o la modifica dell’attività avvengano tra società appartenenti al medesimo gruppo. La nozione di “gruppo” è quella risultante dalla normativa fiscale, rilevando l’appartenenza fin dall’inizio del periodo d’imposta in cui la perdita è stata realizzata. Il DM distingue tra tre categorie di perdite:
- perdite infragruppo: quelle maturate in periodi in cui la società era già parte del gruppo;
- perdite omologate: quelle anteriori all’ingresso nel gruppo, che diventano liberamente riportabili a seguito del superamento dei test di vitalità e del limite del patrimonio netto;
- perdite non omologate e non infragruppo: residuali, soggette alle ordinarie limitazioni di riporto.
L’art. 3, co. 1, lett. a) del DM specifica che l’appartenenza al gruppo deve essere verificata alla data di inizio del periodo d’imposta. L’eventuale ingresso in corso d’anno preclude la qualificazione delle perdite prodotte in tale esercizio come “infragruppo”.
Per le perdite “omologate”, il DM – richiamando la Relazione al D.lgs. 192/2024 – chiarisce che esse assumono tale natura solo al momento del superamento dei test richiesti, anche se prodotte in esercizi precedenti. Le perdite ante 2024 possono dunque essere considerate “omologate”, se sottoposte a test in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.).
Regole particolari per operazioni straordinarie
L’art. 5 del DM disciplina i criteri di calcolo dell’anzianità della partecipazione al gruppo ai fini delle disposizioni dell’art. 177-ter; precisando che in caso di fusione tra società del medesimo gruppo, si assume la minore anzianità tra le società coinvolte e in caso di fusione tra società non appartenenti allo stesso gruppo, l’anzianità decorre dalla data di efficacia della fusione. Sono poi previste specifiche disposizioni anche per le scissioni e i conferimenti d’azienda.
Ordine di utilizzo delle perdite e coordinamento con la disciplina del consolidato fiscale
L’art. 6 affronta le ipotesi in cui coesistano diverse tipologie di perdite e l’ammontare complessivo ecceda il patrimonio netto, sia in valore contabile che in valore periziato. In tal caso, in coerenza con il criterio direttivo fissato dall’art. 177-ter co. 2 del TUIR, l’eccedenza si considera formata prioritariamente dalle perdite con riporto limitato (non omologate e non infragruppo). In secondo luogo, si applica un criterio cronologico secondo cui le perdite più datate sono utilizzate per prime, con l’eccezione delle perdite illimitatamente riportabili di cui all’art. 84, comma 2 TUIR.
Infine, l’art. 7 disciplina l’interazione tra la nuova normativa e il regime del consolidato fiscale. È previsto che, in caso di interruzione del consolidato, le perdite riattribuite perdano lo status di “omologate”, tornando a essere soggette alle ordinarie regole sul riporto.

