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15 Mag 2026
News Terrin

ONLUS: possibile l’iscrizione al RUNTS anche dopo il 31 marzo 2026

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Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6665 del 28 aprile 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla posizione delle ONLUS che non hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026, confermando che la presentazione tardiva dell’istanza non preclude, di per sé, l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

La questione nasce dalla disciplina contenuta nell’art. 34, comma 3, del DM n. 106/2020, come modificato dal DM 13 gennaio 2026, n. 2, secondo cui le ONLUS iscritte all’anagrafe unica avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore. Entro la medesima data, le ONLUS interessate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto presentare apposita domanda presso il Registro delle imprese territorialmente competente.

La domanda tardiva non impedisce l’iscrizione

Il mancato rispetto del termine comporta la perdita della qualifica di ONLUS. Tuttavia, secondo quanto chiarito dal Ministero, tale circostanza non impedisce agli enti interessati di presentare comunque domanda di iscrizione al RUNTS a partire dal 1° aprile 2026. Le istanze tardive potranno quindi essere esaminate dagli uffici competenti, a condizione che l’ente risulti in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione. Un profilo centrale riguarda l’obbligo di devoluzione dell’eventuale patrimonio incrementale. Gli enti che hanno perso la qualifica di ONLUS per mancata iscrizione nei termini sono tenuti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 460/1997, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero del Lavoro. Sul punto, la nota ministeriale si pone in continuità con quanto già indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1 del 19 febbraio 2026.

La devoluzione non è condizione per l’iscrizione al RUNTS

Il chiarimento più rilevante riguarda il rapporto tra tale obbligo devolutivo e il procedimento di iscrizione al RUNTS. Il Ministero precisa, infatti, che l’avvenuta devoluzione non costituisce requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel Registro. Ne consegue che gli uffici del RUNTS non sono tenuti a verificare l’effettivo adempimento dell’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale.

Personalità giuridica

Per le ex ONLUS prive di personalità giuridica, o che non intendono acquisirla mediante l’iscrizione al RUNTS, le domande potranno essere istruite secondo le ordinarie regole previste per gli enti privi della precedente qualifica di ONLUS, con applicazione degli artt. 8 e 9 del D.M. n. 106/2020. Diverso è il caso degli enti dotati di personalità giuridica, o che intendano acquisirla attraverso l’iscrizione al RUNTS. In tali ipotesi, pur restando ferma l’impossibilità di considerare la devoluzione come condizione propedeutica alla domanda, occorre valutare l’incidenza dell’eventuale patrimonio da devolvere sulla consistenza patrimoniale minima richiesta dall’art. 22, comma 4, del Codice del Terzo settore. In particolare, per associazioni, comitati e fondazioni, spetterà al notaio incaricato della presentazione dell’istanza verificare preliminarmente che il patrimonio minimo richiesto dalla legge non risulti compromesso dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione.

I controlli degli uffici RUNTS

Il controllo del RUNTS resterà circoscritto alla regolarità formale dell’istanza e alla completezza della documentazione allegata, tra cui gli ultimi due bilanci approvati, lo statuto aggiornato e, se obbligatoria, la nomina dell’organo di controllo. Il RUNTS competente potrà inoltre richiedere allo studio notarile incaricato eventuali integrazioni documentali.

La tardività delle domande presentate tramite notaio

La nota affronta anche il tema della tardività delle domande presentate tramite notaio. Per gli enti riconosciuti, i notai dispongono di venti giorni dal ricevimento degli atti per procedere al deposito; tuttavia, le istanze presentate ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo settore dopo il 31 marzo saranno comunque considerate tardive. Il ritardo potrà essere imputabile al notaio nel caso in cui questi abbia ricevuto la delibera prima dell’11 marzo, mentre sarà imputabile all’ente per le delibere ricevute successivamente a tale data.

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