L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo modifiche significative che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025. Tra le principali novità spicca l’introduzione del codice TD29, pensato per regolarizzare i casi di omessa o irregolare fatturazione. Una modifica che mira a chiarire e semplificare il procedimento per la comunicazione di tali irregolarità, prevedendo l’obbligo per il cessionario o committente di trasmettere un file XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
TD29: come e quando utilizzarlo
Il nuovo codice “Tipo Documento” TD29 sarà lo strumento per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione da parte del fornitore, evitando così le sanzioni previste dall’art. 6, co. 8 del D.lgs. 471/97.
Attualmente, in base alle modifiche introdotte dal D.lgs. 87/2024 (la c.d. Riforma sulle Sanzioni), il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo comunichi semplicemente l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa o dalla data di emissione di una fattura irregolare, senza dover effettuare il versamento dell’imposta dovuta. In caso di mancata comunicazione, la sanzione prevista è pari al 70% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. A partire dal 1° aprile 2025, questa comunicazione dovrà avvenire esclusivamente tramite il codice TD29, riportando nel file XML i dati del cedente o prestatore. Nel caso in cui questi coincidano con il cessionario o committente, il file verrà scartato.
Cosa cambia per il codice TD20?
Il codice TD20, precedentemente utilizzato per l’autofattura denuncia, continuerà a essere impiegato in specifici casi:
- omessa o irregolare fatturazione nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6, co. 9-bis del D.lgs. 471/97);
- operazioni di acquisto intracomunitario, prestazioni di servizi territorialmente rilevanti o acquisti di beni già presenti in Italia da soggetti UE, per cui la fattura non è stata ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (art. 46, co. 5 del DL 331/93).
Tuttavia, l’assenza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate lascia incertezza sul comportamento da adottare fino al 31 marzo 2025. Si potrebbe dedurre che l’Amministrazione finanziaria abbia indirettamente inteso suggerire di continuare ad utilizzare il codice TD20, per i casi previsti dall’art. 6, co. 8 del D.lgs. 471/97, purché la trasmissione del file abbia solo scopo comunicativo e non implichi l’obbligo di versamento dell’imposta, come previsto dalla normativa previgente.