Il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2024 era fissato al 30 giugno 2025. Per chi non avesse rispettato la scadenza, resta ancora una possibilità di regolarizzare la propria posizione, mediante il ravvedimento operoso entro il 29 settembre 2025, ossia entro 90 giorni dal termine ordinario (considerando che il 90° giorno, 28 settembre, cade di domenica).
La base normativa è l’art. 13, co. 1, lett. c), del D.lgs. 472/1997, che consente il ravvedimento con sanzione ridotta se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.
Limite dei 90 giorni: la novità introdotta dal D.lgs. 87/2024
Con l’introduzione del nuovo art. 13, co. 2-ter, del D.lgs. 472/1997 (introdotto dal c.d. “Decreto Sanzioni”), il ravvedimento dell’omessa dichiarazione, per la generalità dei tributi compresi quelli locali, è precluso oltre i 90 giorni. Questo rappresenta un cambiamento rispetto all’orientamento precedente, che aveva consentito la regolarizzazione delle dichiarazioni IMU anche oltre tale termine. La nuova disciplina si applica alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 e pertanto ricomprende le dichiarazioni IMU per il 2024, il cui termine per la presentazione è scaduto il 30 giugno 2025.
Conseguenze sanzionatorie
L’art. 1, co. 775, della L. 160/2019 prevede una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Se l’IMU è stata comunque versata, pur in assenza della dichiarazione, la sanzione resta fissata a 50 euro. Se la dichiarazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza (ossia entro il 30 luglio 2025), la sanzione base è ridotta ad un 1/3 (art. 7, co. 4-bis, D.lgs. 472/1997).
La sanzione, come sopra determinata, in caso di ravvedimento entro 90 giorni, si riduce ulteriormente a 1/10 del minimo (art. 13, co. 1 lett. c) del D.lgs. 472/97).
A titolo esemplificativo, qualora la dichiarazione venga trasmessa il 29 settembre 2025, per perfezionare il ravvedimento sarà necessario, provvedere al versamento dell’IMU eventualmente ancora dovuta, degli interessi legali maturati e della sanzione ridotta pari al 10% dell’imposta non versata. Nel caso in cui l’IMU risulti già integralmente corrisposta, il contribuente dovrà invece versare soltanto la sanzione di 5 euro (pari a 1/10 della sanzione minima prevista di 50 euro). È importante sottolineare che il ravvedimento si perfeziona solo con la presentazione della dichiarazione congiuntamente al versamento dell’imposta, interessi e sanzioni ridotte e l’avvio di un controllo fiscale da parte del Comune preclude comunque la possibilità di ravvedersi (art. 13, co. 1-ter, D.lgs. 472/1997).
Orientamenti giurisprudenziali
Occorre evidenziare che, secondo la Corte di Cassazione, si configura omessa dichiarazione IMU anche nel caso di mancata indicazione di un singolo immobile, non trattandosi di mera dichiarazione infedele (Cass. 17 giugno 2021, n. 17298).

