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18 Nov 2025
News Terrin

Omaggi natalizi 2025: deducibilità ammessa solo con pagamenti tracciati

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Con l’approssimarsi delle festività natalizie, imprese e professionisti si confrontano con la disciplina fiscale relativa agli omaggi. Dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, si applica la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), che ha aggiunto all’art. 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR l’obbligo esplicito di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi.

Obbligo di pagamento tracciabile per la deducibilità (art. 108, co. 2, ultimo periodo, TUIR)

La nuova formulazione dell’art. 108, comma 2 del TUIR prevede che le spese di rappresentanza e quelle sostenute per omaggi sono deducibili esclusivamente se pagate mediante versamento bancario o postale, oppure tramite i sistemi di pagamento indicati nell’art. 23 del D.lgs. 241/1997. Rientrano pertanto tra i mezzi ammessi: carte di debito, credito e prepagate (anche tramite Apple Pay e Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche applicazioni e strumenti digitali quali Satispay e PayPal.

La normativa esclude integralmente la deducibilità degli omaggi acquistati in contanti, senza alcuna soglia di tolleranza o irrilevanza. Non essendo prevista alcuna limitazione territoriale, la tracciabilità è richiesta anche per gli acquisti effettuati all’estero.

Invariata la disciplina “di base” degli omaggi

Ferma restando la novità sui mezzi di pagamento, la disciplina sostanziale degli omaggi non ha subito modifiche. Ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR, gli omaggi distribuiti ai clienti sono integralmente deducibili se il valore unitario destinato al singolo soggetto non supera 50 euro. Tuttavia, se il valore supera i 50 euro, l’onere rientra tra le spese di rappresentanza e diventa deducibile nei limiti del plafond calcolato in funzione dei ricavi dell’impresa, secondo i criteri di inerenza e congruità già tracciati dall’Agenzia delle Entrate.

Il valore dell’omaggio va considerato nel suo complesso, anche se composto da più beni. Ad esempio (circ. Agenzia Entrate n. 34/2009, § 5.4), nel caso di un cesto natalizio composto da tre articoli da 20 euro ciascuno costituisce un unico omaggio da 60 euro, soggetto quindi ai limiti delle spese di rappresentanza.

Per i beni prodotti dall’impresa, rileva il valore normale del bene ex art. 9 TUIR, al fine di stabilire se si superi la soglia dei 50 euro, mentre ai fini del calcolo del plafond di deducibilità si considera, invece, il costo di produzione sostenuto (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, viene considerato spesa di rappresentanza (poiché il valore di mercato supera 50 euro) e, ai fini del plafond di deducibilità, rileva invece il costo effettivo di 40 euro. Viceversa, se il valore di mercato è pari a 40 euro e il costo di produzione è 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Prestazioni di servizi gratuite

La disciplina degli omaggi opera esclusivamente per “beni distribuiti gratuitamente”. Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4, gli omaggi aventi ad oggetto servizi (es. buoni per prestazioni) non possono beneficiare della deduzione integrale entro 50 euro, ma seguono la disciplina generale delle spese di rappresentanza.

Omaggi e iniziative a favore dei dipendenti

Per l’impresa, i costi degli omaggi ai dipendenti sono deducibili ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR come spese per prestazioni di lavoro, senza il vincolo della tracciabilità.

Le spese per le cene aziendali natalizie e attività ricreative sono invece deducibili entro il limite del 5‰ delle spese per lavoro dipendente (art. 100, comma 1, TUIR), la deducibilità è ammessa anche se svolte tramite strutture esterne, come, ad esempio, nel caso di un ristorante (ris. Agenzia delle Entrate n. 34/2004), e devono rispettare la limitazione del 75% per le spese relative a somministrazione di alimenti e bevande (art. 109, comma 5, TUIR).

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