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10 Dic 2025
News Terrin

Niente esterovestizione se l’attività economica è effettiva oltreconfine: la sentenza 2514/09/2025 della CGT di Bari

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Una società formalmente residente all’estero non può essere qualificata “esterovestita” se dimostra di svolgere un’effettiva attività economica oltrefrontiera e se l’Amministrazione finanziaria non prova che la direzione effettiva (place of effective management) sia, in concreto, in Italia. È questo l’esito della sentenza n. 2514/09/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, che ha annullato un accertamento per omessa dichiarazione e recuperi Ires/Irap/Iva nei confronti di una società residente a San Marino ritenuta “esterovestita” in Italia.

Quadro normativo e nozione operativa di “esterovestizione”

L’esterovestizione ricorre quando una società, pur mantenendo nello Stato la sede dell’amministrazione – intesa come luogo di effettivo svolgimento dell’attività di direzione e gestione – localizza solo formalmente la residenza fiscale all’estero, al fine di beneficiare di un regime tributario più favorevole.

Nel periodo d’imposta oggetto di verifica (2020), rilevava l’art. 73, comma 3, TUIR (nel testo anteriore alle modifiche del D.lgs. 209/2023), pertanto, sono considerate residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato sede legale oppure sede dell’amministrazione oppure oggetto principale; inoltre, il sistema prevedeva specifiche disposizioni “anti-abuso” con presunzioni a favore del Fisco.

La contestazione dell’Ufficio e la decisione della CGT Bari

La vicenda riguardava una società con attività “immateriale” (ricerca clienti per campagne pubblicitarie sui social); in sede di verifica, i funzionari avevano rinvenuto in Italia – presso la sede della società partecipante al capitale della sammarinese – documentazione extra-contabile ritenuta significativa per sostenere che le decisioni strategiche fossero assunte in Italia e poi trasmesse via e-mail all’amministratore unico a San Marino, considerato “tale solo formalmente”. Da ciò l’Ufficio traeva la conclusione che San Marino non potesse identificarsi come luogo di direzione effettiva.

La CGT di Bari ha ritenuto che gli elementi valorizzati dall’Ufficio non fossero sufficienti a fondare la presunzione di esterovestizione, evidenziando – sulla base della documentazione difensiva – una serie di circostanze coerenti con un effettivo radicamento operativo a San Marino, tra cui:

  • assemblee tenute a San Marino, con verbalizzazione notarile;
  • disponibilità di un immobile in loco (in locazione finanziaria) presso cui operavano i dipendenti;
  • numero limitato di e-mail prodotte dall’Ufficio, non rappresentative della corrispondenza aziendale complessiva e non idonee a dimostrare un reale ruolo decisionale assunto dall’Italia;
  • riscontri sul ruolo operativo effettivo dell’amministratore unico, con residenza documentata a San Marino.

Sulla base di tali rilievi, il Collegio barese ha riconosciuto l’insufficienza del supporto probatorio dell’ipotesi accertativa e ha condannato l’Agenzia alle spese.

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