Con la risoluzione n. 9, pubblicata il 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie può trovare applicazione per l’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), mentre non spetta per le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi.
Il quadro normativo di riferimento e requisiti per l’esenzione
L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie è prevista dall’art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972, per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 RD 1265/1934 o individuate con decreto ministeriale. La disposizione interna è coordinata con l’art. 132, par. 1, lett. c), Direttiva 2006/112/CE, che rimette allo Stato membro la definizione delle “professioni mediche e paramediche” rilevanti ai fini dell’esenzione. Ai fini dell’individuazione dei soggetti abilitati, la risoluzione richiama, tra l’altro, l’art. 99 RD 1265/1934 e il DM 17 maggio 2002, in collegamento con le professioni e i profili individuati nei decreti ministeriali di settore.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Nella risoluzione in commento, richiamando una precedente risposta a interpello n. 215/2021, l’Agenzia ribadisce che l’esenzione IVA presuppone congiuntamente un requisito oggettivo, cioè dev’essere una prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona e un requisito soggettivo, le prestazioni rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza secondo la disciplina nazionale. Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia afferma che:
- Osteopati: allo stato non risulta ancora perfezionato l’accordo sui criteri di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli precedenti alla laurea di osteopatia; la figura è ricondotta alle professioni tecniche della prevenzione, ma non alle professioni sanitarie, con conseguente inapplicabilità dell’esenzione IVA.
- Chiropratici: non essendo stata finora avviata la procedura di istituzione della professione, l’esenzione IVA non è riconosciuta.
- Chinesiologi: le prestazioni rese non rientrano nel perimetro dell’esenzione IVA, in quanto l’attività non è qualificata come professione sanitaria.
Pertanto, in tutti e tre i casi, l’esenzione IVA non è ammessa per carenza del presupposto oggettivo, volto alla prestazione di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona. Diversamente, l’Agenzia ritiene applicabile il regime di esenzione alle prestazioni rese come massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), a condizione che la qualifica sia comprovata da titolo idoneo, in quanto la figura rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 99, comma 2, RD 1265/1934.
La risoluzione valorizza la qualificazione “sanitaria” delle prestazioni anche sotto il profilo degli obblighi di documentazione fiscale, precisando che qualora i dati delle prestazioni debbano essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, trova applicazione il divieto di emissione della fattura elettronica previsto dall’art. 10-bis del D.L. 119/2018, conv. L. 136/2018. Tale divieto opera altresì anche in assenza dell’obbligo di invio, purché si tratti comunque di prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 135/2018 (conv. L. 12/2019). In coerenza con tale impostazione, per l’attività di massoterapista sussiste l’obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria e, conseguentemente, si applica il divieto di fatturazione elettronica; viceversa, osteopati, chiropratici e chinesiologi sono tenuti all’emissione di fattura elettronica, non essendo le relative prestazioni qualificate come sanitarie.

