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20 Gen 2026
News Terrin

Locazioni brevi: cedolare secca al 21% anche per la pertinenza locata congiuntamente

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Con risposta del 12 dicembre 2025 alla consulenza giuridica n. 904-8/2025 (istanza presentata dall’ODCEC di Cremona), la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di applicare la cedolare secca al 21% anche alla pertinenza locata congiuntamente all’abitazione nell’ambito dei contratti di locazione breve ex art. 4 del D.L. 50/2017.

Il quadro di prassi richiamato nell’istanza

Nell’istanza, l’Ordine di Cremona ha richiamato documenti di prassi a sostegno dell’assimilazione pertinenze/abitazione anche nelle locazioni brevi, tra cui la circolare Agenzia Entrate n. 24 del 12 ottobre 2017, che include espressamente le pertinenze tra le unità immobiliari oggetto di locazione breve e la scheda informativa sul regime della cedolare secca pubblicata sul sito dell’Agenzia, che segnala – per le locazioni brevi – l’aliquota del 26% a partire dalla seconda abitazione.

Le criticità: dubbio interpretativo e impedimento dichiarativo

Il tema nasceva da un duplice profilo:

  • incertezza interpretativa: l’art. 4, comma 2, del D.L. 50/2017 richiama espressamente “una unità immobiliare”, circostanza che ha alimentato dubbi circa il criterio di individuazione della “seconda unità” rilevante ai fini dell’aliquota maggiorata. Ne è derivata l’incertezza se, a partire dalla seconda unità immobiliare – eventualmente coincidente con la pertinenza locata congiuntamente – debba trovare applicazione l’aliquota del 26%;
  • impedimento tecnico: nel quadro RB del modello REDDITI PF 2025 era stato riscontrato un errore bloccante che non consentiva, per le pertinenze locate, l’inserimento in colonna 11 (cedolare secca) del codice “2” (“locazione a canone libero non superiore a 30 giorni – tassazione al 21%”).

La soluzione fornita dalla DRE: stesso regime dell’immobile principale

La DRE Lombardia ha chiarito che alla pertinenza locata congiuntamente all’immobile principale (individuato dal contribuente in dichiarazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, ultimo periodo del DL 50/2017) spetta il medesimo trattamento fiscale dell’immobile cui è asservita, richiamando la nozione civilistica di pertinenza (artt. 817 e 818 c.c.). Ne consegue che abitazione e pertinenza possono fruire della cedolare secca del 21%.

Profili dichiarativi

Sul piano dichiarativo, la risposta chiarisce che, laddove abitazione e pertinenza siano concesse in locazione breve congiuntamente, l’opzione per la cedolare secca deve essere gestita in modo coerente tra le due unità, affinché anche la pertinenza benefici della medesima aliquota applicabile all’immobile principale (21% nel caso della “prima unità” individuata dal contribuente). In particolare, viene suggerito di inserire nel primo rigo i dati dell’unità abitativa, indicando nel campo 6 l’ammontare del canone complessivo pattuito per la locazione congiunta (abitazione + pertinenza), mentre nel secondo rigo riportare i dati della pertinenza, valorizzando nel campo 2 “Utilizzo” il codice 9.

La DRE precisa, inoltre, che tali indicazioni operative sono circoscritte al solo periodo d’imposta 2024 e vengono fornite in attesa di un aggiornamento delle istruzioni dichiarative che recepisca espressamente la corretta gestione delle pertinenze nelle locazioni brevi.

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