Sono legittime le azioni di S.p.A. o quote di S.r.l. ‘auto-estinguibili’, ossia destinate a cessare di esistere al verificarsi di un termine (evento futuro certo) o di una condizione (evento futuro e incerto), con conseguente cessazione della qualità di socio in capo al titolare. In questo senso si è espressa Assonime (“Il Caso” n. 6/2023).
Nel merito, vengono ritenute legittime le clausole statutarie che prevedano, a seconda della struttura prescelta, il riconoscimento di una somma a titolo di liquidazione ovvero la semplice estinzione della partecipazione senza alcun diritto economico in uscita.
Per partecipazioni auto-estinguibili si intendono azioni o quote la cui temporaneità è programmata ex ante nello statuto: il venir meno della partecipazione non dipende dall’esercizio di un diritto di recesso da parte del socio né dall’esercizio di un potere di riscatto da parte della società o di altri soci, ma opera automaticamente in forza del verificarsi dell’evento specificatamente individuato.
Tali previsioni si collocano in un sistema che, con riguardo alle società di capitali, non è improntato alla perpetuità del vincolo sociale. Il rapporto tra socio e società è, infatti, suscettibile di scioglimento o di trasformazione nelle ipotesi tipizzate dalla legge e dallo statuto. Il Codice civile prevede, in questa prospettiva, una pluralità di strumenti che determinano la cessazione, anche solo parziale, della qualità di socio: il recesso (artt. 2437 e 2473 c.c.), il riscatto di azioni (art. 2437-sexies c.c.), le clausole di esclusione e, per le S.r.l., i diritti particolari attribuibili a singoli soci (art. 2468 c.c.), tutti orientati a disciplinare l’uscita del socio dalla vita sociale.
Con riguardo alle diverse tipologie societarie:
- nelle S.p.A., quando le azioni sono strutturate in termini auto-estinguibili, esse vengono ricondotte alla disciplina delle categorie di azioni: si configura, in concreto, una categoria speciale, connotata dalla temporaneità, che mantiene tale caratteristica anche in caso di trasferimento, sicché l’acquirente subentra nella medesima posizione “a termine” del dante causa;
- nelle S.r.l., la creazione di vere e proprie categorie di quote presuppone che la società abbia la qualifica di PMI, potendosi in tal caso inserire la caratteristica della temporaneità come elemento oggettivo della partecipazione. Negli altri casi, la cessazione programmata della qualità di socio può invece essere agganciata alle caratteristiche soggettive del socio mediante lo strumento dei “diritti particolari” ex art. 2468 c.c., collegando l’estinzione della posizione, ad esempio, al venir meno di una certa qualifica o funzione.
In questa impostazione, l’eventuale trasferimento della quota da parte del socio titolare del diritto particolare ne comporta, di regola, l’estinzione, salvo che lo statuto preveda espressamente la sopravvivenza del diritto stesso in capo all’acquirente.

