In tema di “costi da reato”, la problematica si pone con particolare evidenza quando, nell’ambito della medesima vicenda, vengano contestati più reati, alcuni qualificabili come delitti e altri come contravvenzioni. In tal caso, ai fini dell’indeducibilità, occorre una valutazione caso per caso, ovvero reato per reato, con conseguente indeducibilità soltanto dei costi riferibili ai delitti, e non anche alle contravvenzioni.
Il principio affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 2717 del 7 febbraio 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che la mera unicità del disegno criminoso non legittima un’estensione automatica dell’indeducibilità all’intero complesso dei costi; la verifica deve essere condotta individuando la frazione di costi imputabile a ciascun reato, con indeducibilità limitata a quelli riconducibili ai delitti.
Il principio si innesta nella disciplina di cui all’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, che prevede l’indeducibilità dei costi o delle spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Ne deriva che l’indeducibilità opera solo in presenza di delitti non colposi; non assumono rilievo, invece, i delitti colposi e le contravvenzioni.
Il caso concreto
La vicenda esaminata dalla Corte riguardava una sequenza in cui veniva dapprima contestata la lottizzazione abusiva in concorso, qualificata come contravvenzione, e successivamente i delitti di corruzione e truffa. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che l’unitarietà del disegno criminoso giustificava la ripresa a tassazione dell’intero complesso di costi e spese riferibili all’attività illecita, anche se le contestazioni fossero intervenute in momenti differenti. La Cassazione ha invece escluso l’automatismo: l’indeducibilità non si “trascina” in blocco su tutti i costi, “dovendo invece aversi riguardo partitamente alla specifica frazione di questi riferibile a ciascun reato, con conseguente indeducibilità soltanto dei costi e delle spese riferibili ai delitti e non anche alle contravvenzioni”.
Il criterio decisivo: la “diretta utilizzabilità” dei costi
Ulteriore profilo centrale è la verifica della diretta utilizzabilità, criterio che circoscrive l’indeducibilità ai soli costi “impiegati direttamente” per la commissione dell’attività illecita. Sul punto viene richiamata la circolare Agenzia Entrate n. 32 del 3 agosto 2012, la quale ricomprende tra i costi che rilevano:
- i costi originariamente destinati alla realizzazione del reato;
- i fattori produttivi acquisiti per attività lecite ma successivamente impiegati per il reato;
- i beni o servizi destinati promiscuamente ad attività lecite e a delitti non colposi.
Ciononostante, va tenuta distinta l’ipotesi in cui, nel concetto di costi “direttamente utilizzati”, siano inclusi anche quelli sostenuti dopo il perfezionamento del delitto, qualora trovino fondamento in un’obbligazione funzionalmente connessa al delitto stesso. In termini generali, la Corte Suprema ammette la possibilità che anche costi successivi possano essere attratti nell’area dell’indeducibilità se funzionali al delitto; tuttavia, nel caso specifico, esclude tale esito con riferimento alla lottizzazione abusiva successiva, valorizzando l’autonomia concettuale e giuridica delle fattispecie e la diversità del bene giuridico tutelato.

