La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 27/2026 ha fornito chiarimenti sull’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta disciplinato dall’art. 14 del D.lgs. 192/2024 e successivamente riproposto dall’art. 1, commi 44-45, della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026). Il punto centrale del documento di prassi riguarda la conferma della retroattività dell’operazione. A fronte di un orientamento interpretativo che aveva ritenuto riferibile l’efficacia al 1° gennaio 2025, l’Agenzia afferma che l’affrancamento retroagisce al 31 dicembre 2024, essendo da tale data rimosso il vincolo di sospensione d’imposta sulle riserve.
Prospetto del patrimonio netto e compilazione del quadro RS
Secondo l’impostazione dell’Agenzia, la retroazione al 31 dicembre 2024 comporterebbe che lo spostamento delle poste affrancate dalle riserve in sospensione alle riserve di altra natura – in genere utili – debba risultare nel prospetto del patrimonio netto del quadro RS del modello REDDITI 2025. Si tratti della prima presa di posizione esplicita dell’Amministrazione finanziaria su tale adempimento, a fronte di prassi operative non uniformi tra gli operatori.
Sempre nella risposta ad interpello in commento, viene affermato, in via incidentale, che la mancata compilazione del prospetto del patrimonio netto nelle dichiarazioni precedenti non costituisce causa ostativa all’affrancamento; l’Agenzia non si esprime, invece, sul profilo sanzionatorio dell’eventuale inadempimento.
Versamenti, integrazione della prima rata e dichiarazione tardiva
Un ulteriore chiarimento riguarda l’ipotesi di versamento insufficiente della prima rata entro il 30 giugno 2025: la minore imposta sostitutiva può essere integrata ricorrendo alle sanzioni ridotte del ravvedimento. Inoltre, l’opzione risulta esercitabile anche mediante dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria.
Affrancamento e regime di trasparenza ex art. 116 TUIR
La risposta infine affronta anche il coordinamento con il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 TUIR, nel caso in cui la S.r.l. vi abbia aderito con decorrenza dal 2025. Assumendo la retroazione al 31 dicembre 2024, le riserve risulterebbero già “migrate” nel basket delle riserve di utili “all’ultimo secondo del 2024”; ne deriverebbe che, in caso di distribuzione a soci persone fisiche, ferme restando le presunzioni dell’art. 8 del DM 23.04.2004 in presenza di utili formati in regime di trasparenza e utili ordinari, opererebbe la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Tale conclusione parrebbe in linea con il principio dell’art. 6, comma 3, del DM 27 giugno 2025 – in tema di trasformazione – secondo cui le riserve affrancate si considerano formate nel periodo d’imposta per il quale l’opzione è esercitata, ricollegando coerentemente tale impostazione alla menzione nel prospetto del patrimonio netto di REDDITI 2025.
In conclusione, si può ritenere che, laddove non si ponga alcuna questione connessa al mutamento di regime (da soggetto “opaco” a soggetto “trasparente”, o viceversa), l’eventuale permanenza della riserva tra quelle in sospensione nel prospetto del quadro RS del modello REDDITI 2025 SC e il successivo spostamento nel prospetto del modello REDDITI 2026 SC non dovrebbe comportare la presentazione di una dichiarazione integrativa REDDITI 2025.

