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17 Feb 2026
News Terrin

La postergazione dei finanziamenti infragruppo

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L’art. 2467 c.c., in tema di finanziamenti soci, dispone espressamente che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, in qualsiasi forma effettuati e concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori della società in liquidazione giudiziale.

Ciò significa che i soci che, in un momento in cui la società versa in una situazione di squilibrio finanziario che avrebbe richiesto un aumento di capitale, concedono alla stessa un finanziamento anziché effettuare un conferimento di capitale, non potranno soddisfarsi in sede concorsuale prima del soddisfacimento degli altri creditori, vedendo così fortemente frustrate le effettive possibilità di ottenere il rimborso. Si parla, in questo caso, di una inesigibilità legale e temporanea del credito.

L’art. 164 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, poi, stabilisce che sono inefficaci, nei confronti dei creditori della società in liquidazione giudiziale, i rimborsi dei finanziamenti dei soci se sono stati eseguiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell’anno anteriore.

Si tratta di una inefficacia ex lege nei confronti della massa dei creditori che può essere azionata dal Curatore, nei confronti del socio che ha ricevuto il rimborso, al ricorrere dei presupposti oggettivi previsti dall’art. 2467 co. 2 c.c. mediante apposita azione di accertamento dell’inefficacia del rimborso (e non più mediante azione revocatoria speciale ex art. 2467 c.c.).

I finanziamenti “anomali” previsti dal citato art. 2467 co. 2 c.c. che possono essere oggetto di detta azione comprendono qualsiasi tipo di finanziamento erogato alla società. Gli elementi discretivi per identificarli vengono rinvenuti, in assenza di apposita documentazione, ad es. nella causale del bonifico, oppure nell’iscrizione del debito a bilancio. Il finanziamento soci da restituire viene iscritto tra le passività, mentre un finanziamento soci concesso per finalità diverse, non da restituire, viene iscritto tra le attività (es. versamenti in conto capitale).

Ciò premesso, si pone il problema di analizzare la suddetta disciplina con riferimento ai finanziamenti infragruppo.

Al fine di garantire una maggiore tutela dei creditori, l’art. 2497 quinquies c.c. estende l’applicabilità del regime anche ai finanziamenti infragruppo, disponendo la postergazione del diritto al rimborso per i finanziamenti erogati da chi esercita attività di direzione (intesa come sistematico e costante indirizzo delle determinazioni gestorie delle società eterodirette) e coordinamento (intesa come implementazione di un articolato sistema di sinergie tra le diverse entità del gruppo).

Con la sentenza n. 22166 del 31.7.2025, la Cassazione è giunta a precisare che l’operatività dell’art. 2497 quinquies c.c. presuppone la sola sussistenza dell’esercizio di un’attività di direzione e coordinamento nei confronti della società finanziata, non richiedendo altresì che la concessione dei finanziamenti sia avvenuta in regime di abuso (ossia come abuso “dell’attività di direzione e coordinamento [esercitata] nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui ed in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”).

Invero, secondo la Suprema Corte, l’eventuale esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento avrebbe rilevanza solo a fini risarcitori verso la società eterodiretta, i relativi creditori e i soci.

Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, in conclusione, si possono trarre le seguenti conseguenze:

  • Operatività immediata del meccanismo della postergazione ex art. 2497 quinquies c.c., in presenza dei meri presupposti oggettivi sopra detti; ciò significa che il rimborso del credito in favore della società finanziatrice capogruppo rispetto a quella in liquidazione giudiziale verrà in ogni caso posticipato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, senza che rilevi il comportamento della finanziatrice;
  • In caso di responsabilità della finanziatrice per abuso dell’attività di direzione e coordinamento nei confronti della società in liquidazione giudiziale, nel senso che la società finanziatrice ha concesso il finanziamento per scopi che si pongono in violazione dei principi di corretta gestione societaria, la società beneficiaria eterodiretta, al fine di ottenere il risarcimento del danno, dovrà necessariamente provare sia l’abuso da parte della società controllante, sia la sussistenza del medesimo danno subito.

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