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30 Giu 2025
News Terrin

La nuova “Legge Spazio” (L. 89/2025)

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Con la L. 89/2025 (di seguito la “Legge Spazio” o la “Legge”), l’Italia adotta finalmente una legge quadro in materia di space-economy.

La Legge Spazio individua, anzitutto, una serie di attività spaziali (così come definite all’art. 2) soggette ad autorizzazione, da richiedere all’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e rilasciata con decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o autorità delegata.

L’autorizzazione è richiesta per tutte le attività spaziali “condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché [] condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano” (art. 3). Tuttavia, l’attività può essere svolta anche in virtù di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, laddove:

  1. riconosciuta dallo Stato italiano in virtù di trattati internazionali;
  2. riconosciuta a seguito di apposito procedimento amministrativo.

Ai sensi dell’art. 7 della Legge Spazio, il procedimento per ottenere l’autorizzazione ha inizio con la richiesta della stessa “all’Autorità responsabile per il tramite dell’Agenzia”, ossia al Presidente del Consiglio dei Ministri, o l’autorità delegata, per il tramite dell’ASI. Il procedimento, ancorché coinvolga numerose istituzioni, è alquanto snello, posto che il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione è di centoventi (120) giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 7, co. 7).

La Legge, però, subordina il rilascio dell’autorizzazione al possesso di una serie di requisiti oggettivi e soggettivi per gli operatori spaziali (artt. 5-6).

I requisiti oggettivi, che verranno meglio specificati mediante normative secondarie (decreti attuativi), riguardano sostanzialmente aspetti che vanno dalla sicurezza delle attività spaziali in tutte le fasi e aspetti, ai criteri attinenti all’infrastruttura spaziale e ai rischi informatici, fisici ed interferenza, nonché, infine, alla sostenibilità ambientale.

Per quanto attiene, invece, ai requisiti soggettivi, essi si riferiscono a:

  • requisiti generali di condotta previsti dall’art. 94 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 36/2023);
  • al possesso di capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l’autorizzazione;
  • al possesso di un’adeguata solidità finanziaria, prevedendo criteri specifici per le start-up e PMI;
  • all’obbligo di copertura assicurativa, con massimale di 100 milioni di euro per ciascun sinistro, ma con possibilità di prevedere fino a tre fasce di rischio a cui si applicheranno massimali gradatamente inferiori (art. 21);
  • alla disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni.

Accanto ai requisiti soggettivi e oggettivi, ai fini del rilascio, l’autorizzazione è soggetta ad una valutazione discrezionale, essendo negata o assoggetta a prescrizioni, a seguito di un’istruttoria svolta dal “COMINT” (Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale; art. 7, co. 8):

  1. se l’esercizio dell’attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;
  2. se sussistono legami tra l’operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, non si conformano ai princìpi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;
  3. se lo scopo dell’attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica”.

Sul piano delle sanzioni, l’esercizio delle attività spaziali, in assenza di autorizzazione o laddove sia scaduta, è punita con la reclusione da tre (3) a sei (6) anni e una multa da 20.000 euro a 50.000 euro.

La mancata cooperazione con l’ASI nell’esercizio della sua attività di vigilanza, invece, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria tra 150.000 euro e 500.000 euro.

La Legge Spazio, infine, prevede altresì:

  • un decreto che definisca i requisiti per gli spazioporti (art. 13, co. 2);
  • un obbligo di immatricolazione degli oggetti spaziali per i quali l’Italia risulta Stato di lancio (art. 15);
  • una serie di regimi di responsabilità (artt. 18-20);
  • l’elaborazione di un Piano nazionale per l’economia dello spazio (art. 22);
  • la costituzione di un apposito fondo per l’economia dello spazio (art. 23).

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