Con la Comunicazione del 18 marzo 2026, la Commissione Europea ha presentato la proposta per il c.d. 28° Regime, ossia un Regolamento per la creazione di un quadro giuridico societario armonizzato.
La principale novità è sicuramente la c.d. EU Inc., ossia una nuova forma di S.r.l. che verrà integrata negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri e riconosciuta in tutta l’UE.
Dal documento presentato, emerge come la EU Inc. avrà le seguenti caratteristiche:
- Responsabilità limitata dei soci;
- Acquisto della personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese dello Stato membro di sede legale;
- Possibilità di costituzione ex novo e diretta, da parte di una o più persone fisiche/giuridiche, oppure tramite operazioni straordinarie (conversione, fusione, scissione, anche transfrontaliera);
- Attribuzione di un identificativo unico europeo (EUID) al momento della registrazione;
- Durata a tempo indeterminato, salvo diversa disposizione statutaria.
La disciplina chiave a cui fare riferimento sarebbe costituita dal Regolamento EU, nonché dallo statuto della EU Inc.
Importanti sono poi le modalità di costituzione: in particolare, verrà istituita un’interfaccia centrale EU per permettere la costituzione della EU Inc. interamente online. Inoltre, la procedura di costituzione si caratterizza per avere delle tempistiche estremamente celeri (ossia, entro 48h dalla presentazione della domanda) e per aver un costo massimo di € 100 (comprensivo del controllo amministrativo, giudiziario/notarile, documentale). Completata la registrazione, è prevista la trasmissione automatica dei dati societari alle principali autorità competenti (fiscali, previdenziali, registri titolari effettivi, ecc.).
Interessante, poi, è la disciplina degli apporti e del capitale. Nello specifico, non è richiesto alcun capitale minimo e le azioni possono essere prive di valore nominale e non rappresentare una frazione del capitale sociale. Inoltre, le azioni sarebbero dematerializzate e registrate in un registro digitale unico, con efficacia costitutiva della proprietà, nonché liberamente trasferibili (salvo restrizioni statutarie).
Vengono altresì previsti ampi spazi di operatività. Invero, l’EU Inc. potrà emettere strumenti finanziari convertibili, accedere ai sistemi multilaterali di negoziazione e chiedere l’ammissione delle proprie azioni alla negoziazione su mercati regolamentati.
Grande importanza, inoltre, viene data al divieto di requisiti discriminatori, non potendo gli Stati membri imporre un trattamento meno favorevole rispetto alle S.r.l. costituite secondo il proprio diritto nazionale.
Da ultimo, forte rilevanza viene data al ricorso a procedure esclusivamente digitali per l’intero ciclo di vita della EU Inc. (costituzione, operatività, finanziamento e conclusione).

