L’art. 2407 co. 2 c.c., nella sua formulazione modificata dalla L. 35/2025, prevede che “al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, […], i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.
La Cassazione, tuttavia, con le pronunce gemelle dello scorso 22 gennaio 2026 (sent. n. 1390/2026; ord. 1392/2026), ha sancito l’irretroattività della nuova responsabilità limitata dei soci.
Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato come, di norma, il diritto al risarcimento sorge in capo alla società “già con il pregiudizio che l’inadempimento (o l’atto illecito) commesso dal sindaco […] abbia arrecato al patrimonio della stessa ed è, come tale, assoggettato […] alla normativa […] in quel momento in vigore”.
La Cassazione motiva tale principio sulla base che la fattispecie di cui all’art. 2407 co. 2 c.c. integra un’ipotesi di risarcimento del danno (di natura patrimoniale) arrecato al patrimonio della società, che dev’essere liquidato “nell’unica misura a tal fine possibile, vale a dire la somma corrispondente al valore oggettivo […] che, al momento della verificazione del pregiudizio, avevano i beni indebitamente sottratti all’attivo della società e/o i debiti indebitamente assunti al passivo della stessa”. Invero, il risarcimento del danno patrimoniale tende a reintegrare il pregiudizio economico corrispondente alla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato posto in essere.
Inoltre, conclude la Cassazione, se, in genere, il legislatore può emanare norme retroattive o a portata retroattiva, “resta, tuttavia, necessario, al fine di ritenere costituzionalmente legittima l’efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, che tale scelta normativa trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza […]”. Tali principi verrebbero però meno ove si ritenesse che l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo attuale, abbia efficacia retroattiva. Una simile conclusione, invero, finirebbe per arrecare una irrimediabile lesione: “i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, […], senz’altro garantiva, […]; ii) alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri […]”.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, la nuova formulazione dell’art. 2407 co. 2 c.c., così come introdotta dalla L. 35/2025, non può applicarsi ai fatti anteriori all’entrata in vigore della stessa.

