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13 Gen 2026
News Terrin

Iper-ammortamento 2026–2028: pronta la bozza del DM attuativo

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La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) reintroduce, ai fini delle imposte sui redditi, una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto (rilevante ai soli fini di ammortamenti e deduzione dei canoni di leasing) per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive in Italia. La maggiorazione è modulata per scaglioni (180% fino a 2,5 mln; 100% oltre 2,5 e fino a 10 mln; 50% oltre 10 e fino a 20 mln), con riferimento a investimenti in beni prodotti in UE o SEE, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli Allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • ulteriori beni materiali strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche “a distanza”), con limitazioni specifiche per il fotovoltaico.

Accesso tramite comunicazioni e piattaforma GSE: la bozza di DM attuativo

Il legislatore prevede espressamente che, per accedere al beneficio, l’impresa trasmetta comunicazioni e certificazioni “in via telematica” mediante piattaforma sviluppata dal GSE, su modelli standardizzati. La disciplina di dettaglio è demandata a un DM attuativo MIMIT–MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, con specifico riguardo a procedura, contenuto, modalità e termini delle comunicazioni e della documentazione probatoria. Stando alla bozza attualmente in circolazione l’accesso passerebbe, “in sostanza”, da tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento. L’impresa deve inviare una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE, l’impresa invia la comunicazione di conferma con data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per raggiungere il 20% del costo di acquisizione, e dati identificativi delle fatture dei costi agevolabili. A completamento, e comunque entro il 15 novembre 2028 (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale), è trasmessa una comunicazione di completamento per ciascuna comunicazione di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.  Il GSE rilascia successivamente la ricevuta di invio e, entro 10 giorni, comunica l’esito delle verifiche o richiede integrazioni da rendere comunque entro 10 giorni.

Quando si considera “completato” l’investimento

La bozza DM chiarisce che:

  • se la comunicazione di completamento riguarda più beni, il completamento coincide con la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il “pacchetto”;
  • se l’ultimo investimento riguarda beni materiali e immateriali 4.0, il completamento coincide con la data di effettuazione secondo le regole generali richiamate dall’art. 109 TUIR, commi 1 e 2;
  • per beni destinati ad autoproduzione energetica, il completamento coincide con la data di fine lavori.

Set documentale richiesto

Viene richiesto un impianto probatorio “rafforzato”, incentrato su:

  • perizia tecnica asseverata (con analisi tecnica) che accerti le caratteristiche dei beni, l’inclusione negli Allegati IV e V, l’interconnessione, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dal DM relative ai beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile. La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o un perito industriale con idonee coperture assicurative; per i beni 4.0 con costo unitario ≤ 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000;
  • attestazione “made in UE o SEE”: per i beni materiali (con esclusione degli impianti fotovoltaici), l’impresa dovrebbe acquisire un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, oppure una dichiarazione di origine del produttore ex DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto o ha subito l’ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE;
  • certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile.

Per i beni immateriali 4.0, occorre una dichiarazione attestante l’origine del software ex DPR 445/2000 che indichi:

  • sede di sviluppo “sostanziale” (architettura, scrittura codice sorgente, testing e debugging);
  • attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti stabilmente operanti in UE/SEE;
  • indicazione di eventuali componenti open source incorporati (irrilevanti ai fini della determinazione dell’origine).

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