Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 29 ottobre 2025, sono state introdotte rilevanti modifiche al DM 19 ottobre 2020, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Le novità derivano dall’attuazione delle disposizioni del D.lgs. 81/2025, nonché dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068/2025, che ha ridefinito le modalità di consultazione dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nuove tempistiche di trasmissione dei dati
A partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti obbligati alla comunicazione delle spese sanitarie (strutture sanitarie, farmacie, professionisti del settore, ecc.) dovranno effettuare l’invio con cadenza annuale, come sancito dall’art. 5 del D.lgs. 81/2025. Il nuovo termine per la trasmissione è fissato al 31 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento delle spese sostenute. Questa modifica, introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del DM 29 ottobre 2025, sostituisce il previgente comma 1-bis dell’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, eliminando la precedente suddivisione semestrale delle comunicazioni e allineando la tempistica a un’unica scadenza annuale.
Accesso ai dati per i controlli formali
Il decreto integra anche l’articolo 4 del DM 19 ottobre 2020 con l’introduzione del comma 4-bis, che disciplina le modalità di consultazione dei dati in sede di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. A partire dal 2025, il Sistema TS renderà disponibili — esclusivamente per le dichiarazioni selezionate centralmente dall’Amministrazione finanziaria — le funzionalità di consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico.
Tali informazioni saranno accessibili solo ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate incaricati delle attività di controllo e incardinati nell’ufficio territorialmente competente. Restano esclusi dalla consultazione i dati oggetto di opposizione da parte del contribuente.
Nuove regole per le modifiche dei dati da parte dei contribuenti
Il provvedimento n. 281068/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, nel caso in cui le spese sanitarie siano modificate o integrate dal contribuente, dal sostituto d’imposta o da un intermediario, il Sistema TS metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dettagliato delle informazioni oggetto di variazione. Ciò al fine di consentire una verifica puntuale della corrispondenza tra i documenti esibiti e i dati modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
Sostituzione dell’Allegato tecnico B
Infine, l’art. 1, comma 2 del DM 29 ottobre 2025 dispone la sostituzione integrale dell’allegato B al DM 19 ottobre 2020, recante il “Disciplinare tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate da parte del Sistema TS”. Il nuovo allegato adegua le specifiche tecniche alle disposizioni introdotte dal decreto e dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e tracciabilità nel trattamento dei dati sensibili.

