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09 Set 2025
News Terrin

Impatriati e rimborso delle imposte: nuova apertura della Cassazione

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Con l’ordinanza n. 23526 del 19 agosto 2025, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell’accesso al regime agevolativo degli impatriati (art. 16, co. 1, D.lgs. 147/2015), pronunciandosi per la terza volta in senso favorevole al contribuente.

Il caso riguardava la possibilità di ottenere il rimborso delle imposte versate in misura ordinaria, nonostante la mancata presentazione di apposita istanza al datore di lavoro e l’omessa indicazione del reddito agevolato in dichiarazione.

Il caso affrontato dalla Corte

Un lavoratore trasferitosi in Italia nell’agosto 2017, divenuto fiscalmente residente dal 2018, aveva versato le imposte senza beneficiare del regime agevolativo. Successivamente aveva presentato istanza di rimborso per la maggiore imposizione subita. L’Agenzia delle Entrate, con il proprio silenzio-rifiuto, negava il rimborso. Il contribuente ha proposto quindi ricorso, ottenendo esito favorevole sia in primo che in secondo grado (Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lombardia, sent. n. 297/2024).

La Cassazione, confermando le pronunce di merito, ha riconosciuto il diritto al rimborso, ribadendo l’irrilevanza della mancata istanza preventiva al datore di lavoro o della mancata fruizione in dichiarazione.

Nell’ordinanza n. 23526/2025, la Suprema Corte ha richiamato i precedenti orientamenti già espressi. Nello specifico, l’ordinanza n. 34655/2024, riguardante i “controesodati”, si prospettava favorevole alla possibilità di fruire dei benefici pur in assenza di adempimenti formali e l’ordinanza n. 15234/2025 che anch’essa conferma il medesimo approccio. La Cassazione ha inoltre chiarito che il divieto di rimborso previsto dall’art. 44, co. 3-quater, D.L. 78/2010 (introdotto dall’art. 5 D.L. 34/2019 e riprodotto nell’art. 16, co. 5-ter, D.lgs. 147/2015) non ha efficacia retroattiva. Pertanto, esso non può essere applicato a fattispecie anteriori alle modifiche normative.

Le possibili modalità di fruizione del beneficio

La pronuncia individua tre diverse vie attraverso le quali il lavoratore, in presenza dei requisiti previsti, può usufruire del regime agevolativo:

  1. richiesta al datore di lavoro per l’applicazione delle ritenute ridotte;
  2. indicazione in dichiarazione dei redditi, in caso di mancata applicazione da parte del sostituto d’imposta;
  3. istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973, qualora non si sia provveduto né alla richiesta al datore di lavoro né all’indicazione in dichiarazione.

L’ordinanza n. 23526/2025 consolida un filone giurisprudenziale che tende a privilegiare la sostanza sul formalismo, tutelando il contribuente che, pur avendo i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al regime degli impatriati, non abbia rispettato alcuni adempimenti procedurali.

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