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18 Feb 2026
News Terrin

Il Tribunale UE e le fatture “a cavallo d’anno”

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Con la sentenza dell’11 febbraio 2026, causa T-689/24, il Tribunale dell’Unione europea ha affermato che deve essere consentita la detrazione dell’IVA nel periodo in cui il diritto è sorto anche se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, purché il soggetto passivo sia in possesso del documento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di insorgenza del diritto. La pronuncia si innesta sui principi della Direttiva 2006/112/CE:

  • il diritto alla detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile (art. 167);
  • il soggetto passivo può detrarre l’IVA dovuta/assolta sugli acquisti inerenti (art. 168);
  • l’esercizio del diritto, sul piano documentale, presuppone il possesso della fattura conforme (art. 178, lett. a).

L’impostazione “tradizionale” e la questione delle fatture ricevute nell’anno successivo

L’art. 1 del DPR 100/98 vieta espressamente la retro-imputazione dell’IVA qualora il documento arrivi nell’anno successivo. Coerentemente, il consolidato orientamento della prassi amministrativa – tra cui la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018 – ha posto in evidenza la c.d. “duplice condizione”, costituita, da un lato dal requisito sostanziale dell’esigibilità dell’imposta e, dall’altro, dal requisito formale del possesso della fattura, quale dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione. Ne è conseguita, in via applicativa, la tendenza a collocare la detrazione nel periodo di ricezione del documento, qualora la fattura pervenga successivamente alla chiusura dell’esercizio.

Il punto di svolta della sentenza T-689/24: neutralità e proporzionalità

Il Tribunale UE distingue l’ipotesi in cui il soggetto passivo eserciti il diritto alla detrazione in assenza del possesso della fattura, da quella – diversa – in cui, pur ricevendo la fattura nell’anno successivo, egli ne disponga comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo nel quale il diritto alla detrazione è sorto. Secondo la sentenza, l’automatica imputazione della detrazione al periodo di ricezione, anche quando il documento sia acquisito prima della dichiarazione del periodo di competenza, comporterebbe un indebito differimento del recupero dell’IVA, con un effetto di temporanea traslazione dell’onere finanziario sul soggetto passivo, in contrasto con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta. La decisione ribadisce inoltre che, ove i requisiti sostanziali risultino soddisfatti, la detrazione non può essere negata per meri profili formali.

La delega di riforma fiscale (L. 111/2023)

La legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) contiene un criterio direttivo volto a disciplinare proprio l’ipotesi in cui l’esigibilità si verifichi nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, prevedendo che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. In questo quadro, la sentenza T-689/24 viene letta come un elemento che accresce l’urgenza di un coordinamento normativo, in modo da riallineare la disciplina applicativa ai principi unionali, soprattutto nelle fattispecie in cui la fattura pervenga “a ridosso” del cambio d’anno ma sia comunque disponibile entro la scadenza dichiarativa.

Alla luce di quanto esposto sopra, la citata pronuncia del Tribunale UE valorizza, pertanto, un’impostazione in cui l’esercizio del diritto alla detrazione può ricadere nel periodo di insorgenza del diritto quando la fattura sia acquisita entro la presentazione della dichiarazione relativa a quel periodo, ponendo al centro neutralità e proporzionalità dell’IVA.

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