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30 Ott 2025
News Terrin

Il legittimo inserimento di clausole ESG negli statuti societari: gli orientamenti A.B.1 e A.B.5 del Comitato Notarile del Triveneto

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Le clausole statutarie di sostenibilità (ESG) orientano l’attività sociale secondo criteri ambientali, sociali e di governance, incidendo sulle modalità di perseguimento del fine lucrativo. Gli orientamenti A.B.1 e A.B.5 del Comitato Notarile del Triveneto affrontano il tema, precisando che tali clausole possono essere inserite negli statuti delle società lucrative anche senza l’adozione della qualifica di società benefit ex art. 1 L. 208/2015.

L’orientamento A.B.1 individua il presupposto normativo nella mancanza, nel nostro ordinamento, di un obbligo per gli amministratori di perseguire esclusivamente la massimizzazione del profitto, alla luce dei limiti generali imposti dall’art. 41, comma 2, Cost. Ne deriva la legittimità di previsioni statutarie che impongano criteri etici o di sostenibilità nella gestione dell’impresa, purché tali previsioni non introducano finalità ideali autonome nell’oggetto sociale e non pregiudichino lo scopo lucrativo ai sensi dell’art. 2247 c.c.

I principali profili oggetto dell’orientamento sono i seguenti:

  • Doppio limite del modello azionario: l’ammissibilità delle clausole ESG è circoscritta, da un lato, allo scopo lucrativo e al carattere produttivo dell’attività d’impresa, che non possono essere compressi; dall’altro, al principio di esclusività della funzione gestoria, che impedisce di trasformare l’organo amministrativo in un mero esecutore di un programma etico predeterminato.
  • Perimetrazione dell’oggetto sociale: il primo strumento di intervento statutario è la delimitazione dell’attività economica mediante criteri di sostenibilità, con effetto di vincolare internamente i poteri dell’organo amministrativo ai sensi dell’art. 2380-bis c.c.
  • Limitazioni ai poteri gestori: è possibile introdurre limiti o indirizzi alle scelte gestorie ai sensi dell’art. 2384, comma 2, c.c., prevedendo principi, divieti o categorie di operazioni cui gli amministratori possono o non possono dare corso.
  • Obblighi procedimentali: possono essere previsti obblighi di consultazione con stakeholders o comitati esterni nella fase istruttoria delle decisioni, senza che ciò sottragga agli amministratori la responsabilità e la discrezionalità gestoria.
  • Autorizzazione assembleare: è legittima la subordinazione di specifici atti gestori alla preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., con funzione meramente autorizzativa e non sostitutiva dell’attività dell’organo gestorio.
  • Rapporto con l’eterodestinazione degli utili: le clausole ESG si distinguono dall’eterodestinazione “pura” degli utili, che rimane ammissibile nei limiti in cui non comprometta lo scopo lucrativo; nelle clausole ESG, la sostenibilità incide sulla gestione, non sulla destinazione del risultato.
  • Clausole relative alla compagine sociale: possono essere previsti requisiti etici di ingresso per i soci, purché determinati in modo analitico e non riconducibili a clausole di mero gradimento.

Infine, l’orientamento A.B.5, considera legittima la previsione statutaria che attribuisce a esperti indipendenti la valutazione della performance ambientale o sociale dell’impresa e la determinazione vincolante di una parte del compenso degli amministratori sulla base di parametri di sostenibilità. Tale meccanismo si inserisce nelle limitazioni dei poteri gestori ammissibili nei rapporti interni ai sensi dell’art. 2384, comma 2, c.c.

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