Con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in merito all’applicazione della nuova disciplina dei fringe benefit derivanti dall’assegnazione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli aziendali, a seguito delle modifiche apportate all’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR dall’art. 1, commi 48 e 48-bis, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, integrate dall’art. 6, comma 2-bis, del D.L. 2 marzo 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, in Legge.
La circolare fornisce altresì un’interpretazione sistematica del regime transitorio, destinato ad applicarsi ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, confermando un orientamento favorevole al contribuente.
Regime ordinario applicabile dal 1° gennaio 2025
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024 per i veicoli aziendali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit imponibile è determinato assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo le tabelle ACI. Sono tuttavia previste riduzioni significative per i veicoli elettrici:
- 10% per veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per veicoli ibridi plug-in.
Regime transitorio di favore: art. 1, co. 48-bis della L. 207/2024
L’art. 1, comma 48-bis, della Legge 207/2024, introdotto dal D.L. 19/2025, prevede che continui ad applicarsi la disciplina previgente (cioè quella vigente fino al 31 dicembre 2024) nei seguenti casi:
- veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024: la tassazione resta ancorata alla versione dell’art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR in vigore al momento della stipula originaria, fino alla naturale scadenza del contratto;
- veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025: a condizione che risultino soddisfatti anche l’avvenuta immatricolazione, la stipula del contratto di concessione e la consegna del veicolo entro il 30 giugno 2025.
A titolo esemplificativo, l’Agenzia chiarisce che se un’auto viene ordinata il 10 luglio 2024, il contratto è stato stipulato il 20 dicembre 2024, l’immatricolazione e la consegna avvengono a febbraio 2025, si applica il regime previgente. Analogamente, il previgente regime è applicabile anche nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, il contratto sia stato stipulato nel febbraio 2025 e la consegna avvenga entro il 30 giugno 2025.
Casi particolari: veicoli agevolati, proroghe, riassegnazioni e valore normale
Nel caso in cui i veicoli siano stati ordinati entro il 2024, se l’immatricolazione, la stipula del contratto e la consegna avvengono nel 2025 e il veicolo rientra in quelli per cui la nuova disciplina risulta più favorevole, l’Agenzia ritiene applicabile il nuovo regime, anche se l’ordine è precedente.
In merito all’ipotesi di proroga di un contratto già in essere, continua ad applicarsi il regime fiscale determinato al momento della stipula originaria, fino alla naturale scadenza, mentre in caso di assegnazione del veicolo a un nuovo dipendente, rileva la normativa vigente al momento della riassegnazione.
Viene infine rilevato che, ove il veicolo sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2024, concesso ad uso promiscuo con contratto stipulato nel 2024, immatricolato nel 2025 e consegnato al lavoratore a partire da luglio 2025, trova applicazione il criterio di determinazione del fringe benefit secondo il criterio del “valore normale”, come da risoluzione n. 46/2020.

